Il 22 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti fiscali riguardanti la distribuzione degli incentivi erogati dal Gse (Gestore dei Servizi Elettrici) alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). In particolare, quando una CER è costituita come ente non commerciale, la restituzione delle somme ai membri o associati che hanno partecipato all’autoconsumo non costituisce una distribuzione di utili. Questo chiarimento si basa sui principi sanciti dal Codice del Terzo Settore, che vieta la distribuzione di profitti.
Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)
La risoluzione n. 37/E, emessa in questa data, ha ribadito che il trattamento fiscale degli incentivi Gse deve essere valutato in funzione della natura del soggetto ricevente. Se la CER è un ente non commerciale, la distribuzione delle somme tra gli aderenti non viola il principio di non distribuzione degli utili.
Il provvedimento fa riferimento agli incentivi previsti dalla direttiva UE 2018/2001, recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 199/2021. Questo decreto stabilisce che i clienti finali, inclusi i consumatori domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche, purché il loro scopo sia il beneficio ambientale, economico o sociale, e non il profitto finanziario. Le comunità devono includere persone fisiche, piccole e medie imprese, enti locali, associazioni e altri soggetti, e la partecipazione è aperta a tutti i consumatori.
Somme erogate dal Gse si applica anche alle CER
Dal punto di vista fiscale, le somme erogate dal Gse per l’energia prodotta e non auto consumata vengono considerate “redditi diversi”. Questo principio, chiarito già in precedenti risoluzioni, si applica anche alle CER costituite come enti non commerciali: gli importi percepiti derivanti dalla vendita dell’energia in eccesso rispetto al consumo immediato sono fiscalmente rilevanti solo per i singoli partecipanti e non per la comunità nel suo complesso.
Comunità energetiche rinnovabili enti del terzo settore
In sostanza, la restituzione degli incentivi ai membri della CER, in particolare per le comunità che operano come enti del Terzo Settore, non rappresenta una distribuzione di profitti ma piuttosto un’attività che riflette lo scopo sociale ed economico della comunità. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che, in questo contesto, la redistribuzione delle somme tra i partecipanti non configura una violazione dei divieti di distribuzione di utili, in quanto non si tratta di profitti finanziari, ma di benefici condivisi.