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19 Febbraio 2021

Concessione non ancora rinnovata: sì al bonus per locazioni non abitative per le indennità versate

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Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito al credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo previsto dal Decreto “Rilancio” del maggio del 2020.

I nuovi chiarimenti arrivano con una Risposta dell’Agenzia delle Entrate ad un’istanza di interpello presentata da una società che esercita la propria attività in locali di proprietà comunale, sulla base di una concessione con validità dal 1999 e con scadenza alla data del 31 dicembre 2016. La società istante ha rappresentato che, per ragioni che non dipendono dalla sua volontà, la concessione non è stata ancora rinnovata, ma la società medesima ha continuato ad occupare i locali del Comune in cui svolge regolarmente la sua attività commerciale. Nel 2020, il Comune ha comunque aperto all’istante la possibilità di rinnovare la concessione ed ha avviato la relativa procedura. La nuova concessione produrrà i suoi effetti a partire dalla firma del nuovo contratto che è stata ritardata a seguito delle complicazioni derivanti dall’emergenza Coronavirus.

Circostanza rilevante è che, nonostante la scadenza della precedente concessione, la società istante ha provveduto a pagare regolarmente le indennità richieste per l’occupazione dei locali in riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno ed anche ottobre, novembre e dicembre del 2020. Il quesito riguarda la possibilità per l’istante di richiedere il credito d’imposta previsto dal Decreto “Rilancio” (articolo 28) per il pagamento di canoni di locazione per immobili ad uso non abitativo.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 120 del 18 febbraio 2021, ha evidenziato che la finalità dell’agevolazione prevista dall’articolo 28 del Decreto “Rilancio” è quella di contenere le conseguenze economiche negative derivanti dall’applicazione delle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza Coronavirus. Queste misure, infatti, hanno determinato una riduzione dei ricavi e dei compensi delle attività economiche a fronte della persistenza di costi fissi per tali attività, come il canone di locazione o di concessione degli immobili nei quali vengono svolte le attività stesse.

Tenendo conto di tale finalità, la conclusione espressa è che, ai soli fini dell’agevolazione in questione, possa ritenersi che il rapporto tra le parti dal quale ha origine l’obbligo di pagamento dell’indennità versata dall’istante possa essere assimilato ai contratti di locazione, di leasing e di concessione ai quali fa espresso riferimento l’articolo 28 del Decreto “Rilancio”.

L’Agenzia delle Entrate ha, pertanto, riconosciuto che la società istante potrà fruire del credito d’imposta previsto da tale disposizione normativa con riferimento all’indennità, relativa ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno del 2020, versata, in assenza di una concessione efficace, per l’occupazione senza titolo dell’immobile ad uso non abitativo nel quale svolge la sua attività commerciale. Ciò indipendentemente dalla qualifica fiscale che assumono tali somme ai fini delle imposte dirette e ferma restando la necessità che siano rispettati gli altri requisiti prescritti dalla disciplina in materia.

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