L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni nelle ipotesi disciplinate dalla Legge “Dopo di noi” del 2016.
A presentare istanza di interpello è stato un contribuente padre di una ragazza affetta dalla nascita da disabilità grave ed invalidante e sottoposta alla tutela legale della madre, moglie dell’istante. Nell’istanza di interpello è stato precisato che la ragazza necessita di una serie di cure costanti ed onerose ed è già intestataria di diversi beni.
I genitori intendono costituire un fondo speciale, così come previsto dalla Legge “Dopo di noi” del 2016, fondo che verrebbe ad essere regolato da un contratto di affidamento fiduciario con beneficiaria esclusiva la figlia. A tale fondo speciale verrebbero conferiti, attraverso l’intestazione fiduciaria ad un soggetto di fiducia della famiglia, sia i beni già della figlia, sia altri beni dei genitori. Inoltre, verrebbe nominato un gestore del fondo attraverso il quale si realizzerebbe la progressiva presa in carico della figlia anche quando ancora sono in vita i genitori.
I genitori della ragazza stanno anche programmando la loro successione. La loro intenzione è quella di ripartire il loro consistente patrimonio tra tutti i loro figli. Le attribuzioni in favore della figlia disabile avverrebbero attraverso il conferimento al fondo speciale.
Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di far rientrare nell’ambito dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista per i conferimenti in favore dei fondi speciali i trasferimenti per causa di morte che l’istante e la moglie intendono effettuare in favore del fondo speciale disciplinato dalla Legge “Dopo di noi” del 2016.
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 103 dell’11 marzo 2022, ha ricordato che la Legge del 2016, emanata per regolare la materia dell’assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, prevede che i beni ed i diritti conferiti in trust o gravati da vincoli di destinazione o destinati a fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni. Tale esenzione è ammessa a condizione che il trust o i fondi speciali o il vincolo di destinazione perseguano come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti. Devono, inoltre, sussistere tutta una serie di condizioni indicate nella Legge.
Con riferimento al caso specifico, ferma restando la necessità che siano rispettate tutte le condizioni previste dalla disciplina in materia, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che sia possibile applicare l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni con riferimento agli atti con i quali beni e diritti vengono conferiti al fondo speciale istituito in favore della persona con disabilità grave, anche nel caso in cui tale destinazione sia effettuata tramite atti compiuti a causa di morte con i quali l’istante e la moglie, in riferimento alla loro successione, dispongano in favore del fondo speciale in favore della figlia disabile.
La Legge del 2016, del resto, non specifica quali siano gli atti con i quali i conferimenti e le destinazioni dei beni devono essere effettuati per beneficiare dell’esenzione dall’imposta sulle donazioni e successioni.
Pertanto, l’esenzione troverà applicazione anche quando i conferimenti e le destinazioni siano attuati mediante atti compiuti a causa di morte.
Si tratta, peraltro, di un’interpretazione in linea con le ragioni alla base della Legge “Dopo di noi” che è una Legge diretta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità e che, a tal fine, disciplina le misure di assistenza, cura e protezione adottate nel superiore interesse delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare o in vista del venire meno di quel sostegno familiare.