Il trattamento fiscale relativo ai contributi erogati per la formazione dei futuri consulenti finanziari è stato recentemente chiarito dall’Agenzia delle Entrate.
Secondo quanto precisato, i contributi erogati da una banca per sostenere i partecipanti a un corso di formazione per consulenti finanziari sono assimilati a redditi da lavoro dipendente. Pertanto, al momento del pagamento dei contributi, deve essere applicata la ritenuta alla fonte sull’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef). Come previsto dall’articolo 50, comma 1, lettera c del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir).
Futuri consulenti finanziari assunti dalla banca che eroga il corso
Tuttavia, se i partecipanti al corso vengono successivamente assunti dalla stessa banca tramite un mandato di agenzia, potranno usufruire del regime forfettario. Questo regime semplificato, introdotto dalla legge n. 190/2014, consente una tassazione agevolata per determinate categorie di contribuenti.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato questa interpretazione, richiamando anche risoluzioni e circolari precedenti che stabiliscono come i contributi per fini di formazione siano assimilati a redditi da lavoro dipendente. Tuttavia, è stato chiarito che questa assimilazione non pregiudica l’applicazione del regime forfettario nel caso in cui i partecipanti vengano successivamente assunti tramite un mandato di agenzia, poiché non sussiste la causa ostativa prevista dalla legge.
Regime forfettario per i nuovi consulenti finanziari
In sintesi, la novità riguarda i partecipanti ai corsi di formazione per consulenti finanziari. I quali saranno beneficiari di contributi assimilati a redditi da lavoro dipendente. Possono accedere al regime forfettario una volta assunti tramite un mandato di agenzia dalla banca erogatrice dei contributi.
È stato specificato che i contributi erogati dalla banca per sostenere i corsi di formazione dei consulenti finanziari rientrano nella categoria dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Come definito dall’articolo 50, comma 1, lettera c del Tuir. Questo implica che, al momento del pagamento dei contributi, si debba applicare la ritenuta alla fonte sull’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef).
Tuttavia, se i partecipanti al corso vengono successivamente assunti dalla stessa banca attraverso un mandato di agenzia, possono beneficiare del regime forfettario. Questo regime agevolato consente una tassazione semplificata per determinate categorie di contribuenti, come stabilito dalla legge n. 190/2014.
Agenzia delle Entrate e i contributi per la formazione
L’Agenzia delle Entrate ha confermato questa interpretazione, richiamando anche risoluzioni e circolari precedenti. Le quali indicano i contributi per fini di formazione come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Tuttavia, è stato chiarito che l’applicazione del regime forfettario non è preclusa nel caso in cui i partecipanti vengano successivamente assunti tramite un mandato di agenzia. In quanto non sussiste la causa ostativa prevista dalla legge.
In conclusione, i partecipanti ai corsi di formazione per consulenti finanziari, beneficiari di contributi assimilati a redditi da lavoro dipendente, possono accedere al regime forfettario una volta assunti tramite un mandato di agenzia dalla banca erogatrice dei contributi.