L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha emesso la circolare n. 12 il 7 maggio 2024, chiarendo le normative riguardanti i trasferimenti di denaro contante da e verso l’Unione Europea e il territorio nazionale. La circolare fornisce precisazioni basate sulle disposizioni dell’Unione Europea (articolo 3, regolamento UE 2018/1672) e sul decreto legislativo n. 195/2008, riguardo ai controlli sui soggetti fisici che entrano o escono dal territorio portando con sé contante. È obbligatorio dichiarare i trasferimenti di denaro per importi pari o superiori a 10.000 euro al primo ufficio doganale di confine.
Contante intra extra UE come si dichiarano
L’obiettivo della dichiarazione, secondo le Dogane, è monitorare i movimenti di capitali per analizzare i rischi associati. La sanzione amministrativa per omissione è applicabile indipendentemente dall’eventuale illecito o attività criminale, anche per trasferimenti inferiori a 10.000 euro.
L’Agenzia ha introdotto un modello unico di dichiarazione, valido sia per entrate che per uscite dal territorio nazionale verso paesi UE o extra-UE, per semplificare il processo. La circolare chiarisce vari dubbi interpretativi sollevati da strutture territoriali riguardo a:
- Definizione di denaro contante
- Oro da investimento
- Frazionamento elusivo
- Trasferimento per sé stessi e per conto di accompagnatori
- Soggetti minorenni
- Termini per la contestazione negli accertamenti ex post
- Gestione delle somme sequestrate
Contante le specifiche della circolare dentro e fuori l’UE
Per quanto riguarda il denaro contante, la circolare specifica i tipi di trasferimenti che rientrano in questa definizione sia a livello nazionale che unionale. La definizione del Regolamento UE 2018/1672 è applicabile anche nell’ordinamento italiano. Ai sensi del Dlgs n. 195/2008, il contante comprende:
- Banconote e monete in corso legale
- Strumenti negoziabili al portatore, come traveller’s cheque e assegni
L’oro da investimento e le monete non aventi corso legale non sono soggetti all’obbligo di dichiarazione. Tuttavia, per i movimenti intra ed extra UE di oro, la legge n. 7/2000 e il provvedimento del 14 luglio 2000 dell’UIC (ora UIF) richiedono la dichiarazione per operazioni di valore pari o superiore a 12.500 euro.
Smurfing e casi particolari di trasferimento di denaro
Sul tema dello smurfing (frazionamento elusivo), la circolare distingue tra suddivisione della somma in più movimentazioni ravvicinate e ripartizione dell’importo tra più persone del medesimo gruppo. La giurisprudenza sottolinea che il frazionamento mirato ad eludere la norma è considerato un’unica operazione, finalizzata a prevenire l’introduzione di proventi illeciti nel sistema economico.
In caso di trasporto di contante per sé stessi e per conto di accompagnatori, la violazione è accertata indipendentemente dalla titolarità delle somme. Anche i minorenni, tramite il rappresentante legale, devono dichiarare il contante. In caso di somme superiori al limite, trasportate da un maggiorenne per conto di un minorenne, il maggiorenne deve dichiarare sé stesso come portatore e indicare il minore come proprietario.
Le violazioni devono essere contestate immediatamente o notificate entro novanta giorni per residenti in Italia e entro trecentosessanta giorni per residenti all’estero. I termini decorrono dal momento in cui l’Agenzia delle Dogane apprende la violazione.
Il denaro sequestrato confluisce nel Fondo unico di giustizia e, terminato il procedimento sanzionatorio, è restituito all’avente diritto entro cinque anni, esclusa la parte usata per pagare le sanzioni. Il denaro sequestrato è vincolato per il successivo versamento al Fondo unico di giustizia e non è nella disponibilità dell’Ufficio delle dogane che ha effettuato il sequestro.