Nel Decreto Legge n. 209 del 10 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 dicembre 2021, è contenuta una norma di interpretazione autentica (articolo 3) secondo la quale le disposizioni che prevedono, in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, l’erogazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di contributi a fondo perduto, devono essere interpretate nel senso che a tali erogazioni non si applica l’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973.
Secondo tale disposizione, le Amministrazioni Pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 Euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
In virtù di questa nuova norma interpretativa, tale procedura non trova applicazione in relazione ai contributi a fondo perduto istituiti dalla legislazione emanata in questo periodo di emergenza sanitaria ed erogati dall’Agenzia delle Entrate. Pertanto, chi chiede di accedere a tali contributi non potrà incorrere in un rifiuto dell’Amministrazione finanziaria per la presenza di carichi fiscali pendenti a suo carico.