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17 Settembre 2021
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Contributo a fondo perduto per Comuni con santuari e turisti: definite le modalità di accesso.

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 settembre 2021, sono stati definiti le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nelle zone A o equivalenti (centri storici) dei Comuni in cui sono presenti dei santuari religiosi.

Tale contributo a fondo perduto è stato previsto dal Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020, come modificato dalla Legge di Bilancio per il 2021. Il contributo riguarda i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle Pubbliche Amministrazioni competenti per la raccolta e l’elaborazione dei dati statistici, abbiano registrato delle presenze turistiche di cittadini stranieri in numero almeno tre volte superiore a quello dei soggetti residenti nei Comuni stessi. Il requisito del numero degli abitanti non trova applicazione con riferimento ai Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi dall’agosto del 2016.

Inoltre, il contributo è riconosciuto nel caso in cui l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno del 2020 risulti essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno del 2019. Per i soggetti che hanno iniziato la loro attività, nelle aree interessate dalla misura, dal 1° luglio 2019, il contributo spetta anche in mancanza della suddetta condizione.

Riguardo all’importo del contributo, esso è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno del 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno del 2019. Tale percentuale è del 15 %, del 10 % e del 5 % per i soggetti con ricavi o compensi, rispettivamente, non superiori a 400.000 Euro, superiori a 400.000 Euro e fino ad un milione di Euro e superiori ad un milione di Euro, nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto che ha previsto il contributo. L’importo minimo del contributo stesso è di 1.000 Euro per le persone fisiche e di 2.000 Euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Nel Provvedimento, è ricordato che il contributo a fondo perduto, in ogni caso, non può superare l’importo di 150.000 Euro.

L’istanza per accedere al contributo può essere presentata dai titolari di partita Iva che svolgono attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, nelle zone A o equivalenti dei Comuni indicati nelle istruzioni al modello dell’istanza.

L’istanza deve essere predisposta in modalità elettronica mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Nelle istruzioni al nuovo modello sono, inoltre, precisati i criteri per la determinazione dei ricavi o compensi relativi all’anno 2019 e per la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al mese di giugno del 2020 ed al mese di giugno del 2019.

L’istanza di accesso al contributo può essere presentata dal 9 settembre 2021 al giorno 8 novembre 2021. Nello stesso periodo, può essere presentata una nuova istanza in sostituzione di un’istanza precedentemente trasmessa. E’ possibile, inoltre, presentare la rinuncia ad un’istanza precedentemente trasmessa che deve intendersi come rinuncia totale al contributo.

Successivamente alla scadenza del termine concesso per la presentazione delle istanze, l’Agenzia delle Entrate effettua degli ulteriori controlli sulle informazioni contenute nelle istanze accettate e, nel caso in cui tali controlli diano esito negativo, comunica lo scarto dell’istanza, indicando i motivi del rigetto.

L’Agenzia delle Entrate, quindi, determina l’importo complessivo dei contributi che sono stati richiesti con le istanze che hanno superato i controlli e definisce la percentuale di riparto, tenendo conto dell’importo complessivo del finanziamento messo a disposizione. La percentuale di riparto sarà comunicata con un successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Se l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte risulterà essere inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100 %.

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