L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai requisiti necessari per poter accedere al contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Rilancio”.
Una società a responsabilità limitata ha presentato istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate. Si tratta di una società che svolge attività di conservazione e restauro di opere d’arte e di costruzione di edifici che rientrano nell’ambito di applicazione dell’Iva con conseguente emissione di fattura. La società svolge anche attività di organizzazione di corsi di formazione professionale, accreditati dalla Regione, che sono, invece, fuori campo Iva e per i quali emette note di rimborso spese a richiesta.
Il quesito riguarda l’applicazione della disciplina del Decreto “Rilancio” che ha introdotto un contributo a fondo perduto in favore delle imprese colpite dall’emergenza Coronavirus, in ragione di una determinata riduzione del fatturato ed in funzione dei ricavi percepiti. La società istante, in particolare, ha richiesto se, ai fini dell’applicazione di tale contributo e del relativo calcolo dei ricavi percepiti, si debbano prendere in considerazione anche gli importi dei rimborsi fuori campo Iva.
Se la società istante considerasse esclusivamente i ricavi derivanti dalle operazioni rilevanti ai fini Iva rientrerebbe tra i soggetti con ricavi compresi tra i 400.000 Euro ed un milione di Euro. Se, invece, prendesse in considerazione anche i rimborsi fuori campo Iva, i ricavi supererebbero la soglia di un milione di Euro e questo determinerebbe un differente importo del contributo spettante.
Nella Risposta n. 350 del 15 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato la disciplina relativa a tale contributo a fondo perduto riconosciuto per le imprese in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria.
In particolare, in virtù di questa disciplina, l’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile del 2019.
La percentuale è stabilita in misura diversa in relazione alla soglia dei ricavi o dei compensi conseguiti nel periodo precedente: 20 % per ricavi o compensi non superiori a 400.000 Euro; 15 % per ricavi o compensi compresi tra 400.000 Euro e fino ad un milione di Euro; 10 % per ricavi superiori ad un milione di Euro e fino a 5 milioni di Euro.
Secondo quanto già precisato in precedenti documenti di prassi, ai fini della determinazione dell’importo dei ricavi o compensi rilevante per l’individuazione dell’importo del contributo spettante, devono essere calcolati soltanto i componenti positivi di reddito disciplinati dall’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR. In particolare, le società di capitali devono fare riferimento all’importo indicato nel quadro RS, rigo 107, colonna 2, della dichiarazione dei redditi.
Riguardo, invece, al calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare per verificare la riduzione prevista dalla normativa in materia, occorre fare riferimento a tutte le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile del 2019 rispetto al mese di aprile del 2020.
Devono, pertanto, essere considerate tutte le fatture emesse, al netto dell’Iva, con data di effettuazione dell’operazione che cade nel mese di aprile, ma anche le fatture differite emesse nel mese di maggio con riferimento ad operazioni effettuate nel mese di aprile. Occorre tenere conto anche delle note di variazione con data di aprile.
L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, richiamato i chiarimenti forniti nella Circolare n. 9 del 2020 che possono essere estesi alle modalità di fruizione del contributo in questione. Secondo quanto stabilito in tale documento di prassi, rilevano tutte le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile del 2019 rispetto al mese di aprile del 2020 e vanno sommati anche i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in tali mesi non rilevanti ai fini Iva. Qualora, poi, il contribuente abbia certificato un ricavo o un compenso attraverso una fattura, pur non essendo obbligato ad emettere fattura, la fattura stessa va comunque inclusa nel calcolo.
Con riferimento al caso specifico, le somme escluse dall’ambito di applicazione dell’Iva, documentate dall’istante mediante semplici note prive di rilevanza ai fini Iva, vanno incluse ai fini della determinazione della soglia dei ricavi o compensi.
Occorrerà tenere conto di tali somme anche per il calcolo della riduzione del fatturato. Si tratta, infatti, di rimborsi che hanno come contropartita dei costi d’esercizio sostenuti dalla società istante e rappresentano dei ricavi veri e propri disciplinati dall’articolo 85 del TUIR.