Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo al contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Sostegni”.
La società istante ha come oggetto sociale l’attività immobiliare e l’attività agricola. In particolare, le attività effettivamente svolte dalla società istante fin dal momento della sua costituzione sono quelle di compravendita e locazione di terreni ed immobili.
Nel novembre del 2018, la società ha stipulato un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto terreni agricoli ed annessi fabbricati rurali per i quali è stata versata dalla controparte una caparra confirmatoria. Ad ottobre del 2019 l’atto è stato perfezionato ed è stato saldato quanto dovuto dall’acquirente.
Si tratta di un’operazione fuori campo Iva e per la quale, quindi, non è stata emessa fattura. Dal momento che i terreni ed i fabbricati rurali erano stati concessi in locazione a terzi, erano classificati nel bilancio della società come immobilizzazioni materiali. La cessione di tali beni non ha generato ricavi, ma una plusvalenza regolarmente iscritta tra i ricavi ed i proventi diversi del bilancio del 2019.
Ai fini del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Sostegni”, la società istante ha considerato nell’ambito del fatturato dell’anno 2019 anche il corrispettivo relativo alla cessione dei terreni e fabbricati rurali, anche se fuori dall’ambito di applicazione dell’Iva. Ciò in quanto si trattava comunque di un’operazione che rientrava nell’attività caratteristica svolta dalla società istante. Ma la caparra confirmatoria ottenuta nel 2018 deve rientrare o meno nel calcolo?
L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 442 del 24 giugno 2021, ha espresso il proprio parere su tale questione.
In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il Decreto “Sostegni” ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o comunque stabiliti nel territorio nazionale, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
Come sappiamo, si tratta di un’agevolazione che riprende alcune delle caratteristiche dei contributi erogati in precedenza dall’Agenzia delle Entrate e destinati ai soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza Coronavirus. Tra i chiarimenti forniti in questo ambito vi sono anche quelli in virtù dei quali si è affermato che, ai fini della riduzione del fatturato, è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il fatturato del periodo di riferimento. Vi rientrano, purché rappresentino ricavi dell’impresa di cui all’articolo 85 del TUIR o compensi derivanti dall’esercizio di arti e professioni di cui all’articolo 54 del TUIR, anche quelle somme che, a causa del non perfetto allineamento tra la data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi individuata in base al D.P.R. n. 633 del 1972 ed in base al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, risultano antecedenti o successive alla data di fatturazione.
Si tratta di un principio che riguarda anche le somme che costituiscono altri componenti di reddito e non deve riferirsi necessariamente ai ricavi o compensi.
Quindi, nonostante le somme indicate nell’istanza di interpello non siano state oggetto di fatturazione in applicazione della normativa Iva, le stesse devono ritenersi incluse nella nozione di fatturato prevista dal Decreto “Sostegni”, generando altri componenti di reddito.
Pertanto, la conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che la società istante debba includere nel fatturato rilevante ai fini dell’applicazione del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Sostegni” la quota del corrispettivo versata al momento della cessione, avvenuta nel 2019. Non devono essere incluse, invece, le somme percepite dal contribuente nel 2018 a titolo di acconto per il preliminare di compravendita perfezionato nel 2019 poiché, se fatturate, rientrerebbero piuttosto nel fatturato relativo al 2018.