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12 Novembre 2021
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Contributo a fondo perduto per start-up: definite le modalità di presentazione delle istanze.

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 novembre 2021 sono stati definiti il contenuto, le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1-ter del Decreto “Sostegni” del marzo del 2021, anche detto contributo a fondo perduto “start-up“.

Si tratta del contributo che spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo a fondo perduto previsto dal primo articolo del Decreto “Sostegni” in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30 % rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. E’ anche necessario che il soggetto richiedente abbia conseguito ricavi nel periodo d’imposta 2019 (secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto “Sostegni”) per un importo non superiore a 10 milioni di Euro.

Non possono beneficiare di tale contributo i soggetti la cui partita Iva non risulti più attiva alla data di entrata in vigore del Decreto “Sostegni”, gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione. Il contributo può, invece, essere riconosciuto agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Con il Provvedimento è stato approvato anche il modello da utilizzare per presentare l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto. L’istanza deve essere predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Può essere inviata direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega di consultazione del Cassetto Fiscale del richiedente o al servizio di consultazione ed acquisizione della fatture elettroniche del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Il periodo di trasmissione delle istanze va dal 9 novembre 2021 al 9 dicembre 2021. In questo periodo è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. E’ possibile, inoltre, presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa da intendersi come rinuncia totale al contributo.

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, l’Agenzia delle Entrate effettuerà degli ulteriori controlli sulle informazioni contenute nelle istanze e, nel caso in cui tali controlli non siano superati, comunicherà il rigetto dell’istanza indicando i motivi alla base di esso. Quindi, l’Agenzia delle Entrate determinerà l’importo complessivo dei contributi richiesti facendo riferimento esclusivamente alle istanze che hanno superato i controlli e, tenendo conto dell’importo del finanziamento fissato per questa agevolazione, definirà la percentuale di riparto, data, appunto, dal rapporto tra il limite di spesa e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei contributi richiesti sia inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100 %. Questa percentuale di riparto sarà resa nota con un successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Nel Provvedimento è precisato che l’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 1.000 Euro.

L’erogazione del contributo verrà effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dal codice IBAN indicato nell’istanza per il riconoscimento del contributo.

Il contributo, su scelta irrevocabile del richiedente, potrà essere riconosciuto, nella sua totalità, come credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in un modello F24 da presentare mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Nel Provvedimento è, altresì, precisato che l’erogazione del contributo a fondo perduto è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea della quale verrà data comunicazione sul sito web dell’Agenzia delle Entrate.

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