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9 Ottobre 2020

Contributo a fondo perduto: sì quando il Comune era già colpito da evento calamitoso

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Contributo a fondo perduto in favore di soggetti che vivono in Comuni già colpiti da un evento calamitoso prima dell’emergenza Coronavirus. E’ questo il tema sul quale sono stati forniti chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate in risposta ad un’istanza di interpello.

L’istante ha richiesto di poter beneficiare del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Rilancio” di maggio. L’istante è domiciliato in un Comune che versava in uno stato di emergenza per eventi calamitosi quando è cominciata l’emergenza Coronavirus (31 gennaio 2020).

Avendo verificato l’esistenza di discrepanze tra la normativa regionale e le istruzioni per la compilazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo riguardo all’inserimento del suo Comune di domicilio tra quelli in stato di emergenza al momento della dichiarazione dello stato di emergenza per Coronavirus, la società istante ha deciso di presentare rinuncia al contributo. Tale rinuncia è stata trasmessa prima dell’emissione della ricevuta di accoglimento dell’istanza per il contributo.

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di considerare il Comune nel quale l’istante ha il domicilio come Comune colpito da evento calamitoso il cui stato di emergenza era già in atto alla data del 31 gennaio 2020. In tal caso, l’istante ha richiesto se possa ancora presentare una nuova istanza di accesso al contributo da trasmettere entro il 13 agosto 2020.

L’istante ritiene che possa essere preso come valido riferimento l’elenco, sia pur indicativo e non esaustivo, dei Comuni colpiti da eventi calamitosi il cui stato di emergenza era in atto alla data del 31 gennaio 2020, contenuto nelle istruzioni per la compilazione dell’istanza di accesso al contributo a fondo perduto. Tra i Comuni indicati in questo elenco vi sarebbe anche il Comune nel quale l’istante ha il suo domicilio.

Nella Risposta n. 449 del 6 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il Decreto “Rilancio” ha disciplinato un contributo a fondo perduto erogato direttamente dall’Agenzia medesima e destinato ad alcune tipologie di soggetti colpiti dall’emergenza Coronavirus. In particolare, si tratta di un contributo per soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e titolari di reddito agrario che siano altresì titolari di partita Iva.

Sono, invece, esclusi dal beneficio i lavoratori dipendenti ed i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Le condizioni per accedere al beneficio sono: nel 2019 l’ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica o dei compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni non deve essere stato superiore a 5 milioni di Euro e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile del 2020 deve essere stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile del 2019.

L’Agenzia delle Entrate ha, poi, ricordato che in una propria Circolare del 21 luglio 2020, è stato evidenziato che la normativa in materia prevede che possono fruire del contributo, anche in assenza del requisito del calo del fatturato, i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa in Comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data della dichiarazione dello stato di emergenza Coronavirus (31 gennaio 2020). Il domicilio fiscale o la sede operativa, inoltre, devono essere stabiliti nei luoghi colpiti dagli eventi calamitosi dalla data di insorgenza degli eventi calamitosi stessi.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la lista dei Comuni inserita nelle istruzioni per la compilazione dell’istanza di accesso al contributo a fondo perduto non rappresenta un elenco tassativo.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che comunque se il Comune nel quale l’istante ha il domicilio è incluso tra i Comuni colpiti da un evento calamitoso il cui conseguente stato di emergenza sia stato ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020, l’istante potrà accedere al contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Rilancio”, ferma restando la necessità che sussistano gli altri requisiti indicati dalla disciplina in materia.

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