Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2021, sono stati definiti il contenuto, le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto “Sostegni bis” del maggio del 2021 in favore delle attività economiche che sono rimaste chiuse nel corso del 2021 a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.
Ricordiamo che il Decreto “Sostegni bis” ha istituito un fondo per l’erogazione di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti titolari di partita Iva che esercitano prevalentemente delle attività nei confronti delle quali è stata disposta, per evitare la diffusione del contagio da Coronavirus, la chiusura per almeno 100 giorni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 25 luglio 2021 (ossia la data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto “Sostegni bis”).
Una parte prevalente del suddetto fondo è stata destinata specificamente ai soggetti titolari di partita Iva la cui attività prevalente di discoteca, sala da ballo, night-club e simili risultava chiusa alla data del 23 luglio 2021. La restante parte del fondo riguarda coloro che svolgono una delle attività individuate dai codici Ateco elencati in un allegato al Decreto Ministeriale del settembre del 2021 con il quale sono stati determinati i soggetti beneficiari del fondo, l’ammontare del contributo e le modalità di erogazione di esso.
Non si tratta di contributi alternativi tra loro. Pertanto, i soggetti che esercitano come attività prevalente quella di discoteca o sala da ballo, se in possesso dei requisiti previsti per entrambi i contributi, possono richiederli entrambi.
La ripartizione del fondo avviene seguendo le seguenti regole: per il contributo destinato alle discoteche e sale da ballo, le risorse finanziarie a disposizione sono ripartite in uguale misura tra i soggetti in possesso dei requisiti per accedere a tale contributo che hanno presentato un’istanza valida, entro l’importo massimo di 25.000 Euro per ciascun beneficiario; per il contributo del secondo tipo (“contributo attività chiuse“), le rimanenti risorse finanziarie sono ripartite tra i soggetti in possesso dei requisiti richiesti che hanno presentato un’istanza valida, riconoscendo determinati importi massimi (3.000 Euro per i soggetti con ricavi o compensi nel 2019 non superiori a 400.000 Euro o per i soggetti che, avendo attivato la partita Iva successivamente al 31 dicembre 2019, non hanno dichiarato ricavi o compensi per tale periodo d’imposta; 7.500 Euro per i soggetti con ricavi o compensi nel 2019 superiori a 400.000 Euro e fino ad un milione di Euro; 12.000 Euro per i soggetti con ricavi o compensi nel 2019 superiori ad un milione di Euro).
Con il Provvedimento del 29 novembre 2021 è stato approvato il modello da utilizzare per presentare l’istanza per il riconoscimento di tali contributi a fondo perduto. Il modello deve essere trasmesso tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal soggetto richiedente o tramite un intermediario.
Il periodo per la trasmissione delle istanze è compreso tra il 2 dicembre 2021 ed il 21 dicembre 2021. In caso di errore, in questo stesso periodo è possibile presentare una nuova istanza in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nel periodo suddetto sostituisce tutte quelle precedentemente inviate. E’ possibile anche presentare una rinuncia all’istanza che deve intendersi come rinuncia totale al contributo.
Successivamente alla scadenza del periodo per l’invio delle istanze, l’Agenzia delle Entrate effettua degli ulteriori controlli sulle informazioni contenute nelle istanze e, nel caso in cui non vengano superati tali controlli, l’Agenzia delle Entrate comunica lo scarto dell’istanza, evidenziando le ragioni del rigetto.