Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 marzo 2016, sono state definite le modalità di attuazione della disposizione della Legge di Stabilità per il 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) che prevede un contributo per l’acquisto di strumenti musicali da parte degli studenti.
Il contributo in questione spetta agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati (individuati in un elenco allegato al Provvedimento) che siano in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi, con riferimento ai corsi di strumento del precedente ordinamento ed ai corsi di laurea di primo livello del nuovo ordinamento (individuati in un altro elenco allegato al Provvedimento).
Il contributo è riconosciuto sotto forma di sconto applicato sulla vendita, per acquisti effettuati nel 2016. Lo strumento musicale acquistato dovrà essere nuovo e coerente con il corso principale frequentato dallo studente o uno strumento affine, secondo le indicazioni delle istituzioni di appartenenza.
Il contributo spetta per una sola volta e per un importo non superiore ai 1.000 Euro. Comunque non può eccedere il prezzo di acquisto dello strumento musicale ed è riconosciuto nel limite complessivo dei 15 milioni di Euro.
Riguardo alle modalità di riconoscimento del contributo, individuate al punto 3 del Provvedimento, lo studente deve richiedere all’istituto musicale un certificato d’iscrizione specificamente destinato a tale finalità, dal quale risultino il suo nome, cognome e codice fiscale, il corso frequentato e l’anno di iscrizione, lo strumento musicale coerente con il corso di studi.
Una copia del certificato è conservata dall’istituto emittente e l’altra viene rilasciata allo studente che provvederà a consegnarla al produttore o al rivenditore al momento dell’acquisto dello strumento musicale. Quest’ultimo, a sua volta, sarà tenuto a conservare il certificato fin quando l’Agenzia delle Entrate potrà esercitare l’attività di accertamento.
La vendita dello strumento dovrà essere documentata mediante fattura o anche ricevuta fiscale o “scontrino parlante” dai quali risultino il codice fiscale dello studente, il prezzo complessivo della vendita e l’ammontare pagato mediante contributo.
Nel Provvedimento, sono specificate anche le modalità di riconoscimento del credito d’imposta al produttore o rivenditore dello strumento musicale. Il credito d’imposta sarà pari al contributo utilizzato dallo studente per l’acquisto.
Prima di concludere la vendita dello strumento musicale, il produttore o rivenditore dovrà comunicare all’Agenzia delle Entrate il codice fiscale suo, quello dello studente e dell’istituto che ha rilasciato il certificato d’iscrizione, lo strumento musicale oggetto dell’acquisto, il prezzo complessivo e l’ammontare del contributo.
Tale comunicazione dovrà essere effettuata a partire dal 28 aprile 2016, attraverso i servizi telematici Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni. Per la compilazione della comunicazione dovranno essere utilizzati i prodotti software messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.
Per ciascuna comunicazione ricevuta, l’Agenzia delle Entrate rilascerà una ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito d’imposta, tenendo conto del limite massimo della spesa previsto, della correttezza dei dati immessi e del fatto che ciascuno studente può fruire di un solo bonus.
Qualora il credito d’imposta sia fruibile, potrà essere utilizzato dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta che attesta la fruibilità. L’utilizzo potrà avvenire esclusivamente in compensazione, tramite modello F24 che dovrà essere presentato tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline. Verrà successivamente istituito, con una Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, il codice tributo da indicare per l’utilizzo del credito d’imposta in questione.
Se, successivamente alla ricezione della ricevuta che attesta la fruibilità del credito d’imposta, la vendita dello strumento musicale non è portata a termine, il produttore o rivenditore dovrà inviare una comunicazione di annullamento della vendita, secondo le medesime modalità seguite per la comunicazione inviata inizialmente all’Agenzia delle Entrate, così che lo studente possa utilizzare il contributo per un altro acquisto. Se il credito d’imposta è stato già utilizzato, il produttore o il rivenditore dovrà riversarlo tramite modello F24.