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24 Giugno 2022
4 Minuti di lettura

Contributo straordinario a carico delle aziende energetiche: pubblicate le risposte alle domande più frequenti.

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Pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate le risposte alle domande più frequenti in materia di contributo straordinario dovuto dalle aziende del settore energetico, a titolo solidaristico, per mitigare gli effetti del caro bollette.

Ricordiamo che il contributo in questione è stato introdotto con il “Decreto Emergenza Ucraina” del marzo del 2022. La base imponibile sulla quale calcolare il contributo è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022 rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Il contributo trova applicazione nella misura del 25 % nei casi in cui tale incremento sia superiore a cinque milioni di Euro. Il contributo non è comunque dovuto nel caso in cui l’incremento sia inferiore al 10 %. Ai fini del calcolo della base imponibile, si considera il totale delle operazioni attive ed il totale delle operazioni passive, al netto dell’Iva, indicato nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.

La prima risposta pubblicata dall’Agenzia delle Entrate riguarda i soggetti tenuti a versare tale contributo straordinario. Il contributo sarà applicabile a tutti i soggetti, stabiliti o meno in Italia, che, anche non come attività principale, esercitano nel territorio italiano le attività richiamate all’articolo 37 del Decreto Legge n. 21 del 21 marzo 2022. Le attività in questione sono riconducibili, in linea di massima, ai seguenti codici ATECO:

  • 06.20.00. Per l’attività di estrazione del gas naturale;
  • 19.20.10. Per le raffinerie di petrolio;
  • 19.20.20. Per l’attività di preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica);
  • 19.20.30. Per l’attività di miscelazione di GPL e loro imbottigliamento;
  • 19.20.90. Per l’attività di fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati;
  • 35.11.00. Per l’attività di produzione di energia elettrica;
  • 35.14.00. Per l’attività di commercio di energia elettrica;
  • 35.21.00. Per l’attività di produzione di gas;
  • 35.23.00. Per l’attività di commercio di gas distribuito mediante condotte;
  • 46.71.00. Per l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione e di combustibili per riscaldamento;
  • 47.30.00. Per l’attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione.

E’ stato precisato che non sono, invece, obbligati al pagamento del contributo straordinario i soggetti che svolgono attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio di energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.

Nella seconda risposta pubblicata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, sono riportate le indicazioni per la determinazione della base imponibile sulla quale calcolare il contributo dovuto ed è specificato, con riferimento ai soggetti passivi che liquidano l’Iva con periodicità trimestrale, che le operazioni attive e passive relative ai mesi di aprile del 2021 e di aprile del 2022 (rilevanti ai fini del calcolo dei saldi dei due periodi da considerare per la determinazione della base imponibile del contributo, ma non oggetto di autonoma comunicazione con riguardo ai dati delle liquidazioni periodiche Iva trimestrali) concorrono alla formazione della base imponibile per un importo pari all’ammontare complessivo delle operazioni attive e passive, al netto dell’Iva, annotate con riferimento alle medesime mensilità nei corrispondenti registri Iva.

Inoltre, nella terza risposta pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, è precisato che i soggetti che hanno iniziato l’attività successivamente al 30 aprile 2021 sono esclusi dall’applicazione del contributo. Se, invece, un soggetto ha iniziato l’attività nel corso del primo periodo di riferimento rilevante ai fini della determinazione della base imponibile (1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021), il contributo sarà dovuto, confrontando, però, dei dati tra loro omogenei. Se, ad esempio, l’attività è iniziata il 1° gennaio 2021, si dovranno mettere a confronto i dati desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 aprile 2021 ed i dati relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 aprile 2022 (facendo riferimento, come precisato nella precedente risposta pubblicata, ai dati dei registri Iva in caso di periodi non coincidenti con le liquidazioni periodiche Iva).

Secondo quanto precisato nella quarta risposta pubblicata, anche quando il soggetto tenuto a versare il contributo straordinario svolge più attività, delle quali soltanto una o più rientrano nell’ambito di applicazione del contributo, il dato al quale fare riferimento per verificare se il contributo straordinario è dovuto e per quantificare la base imponibile è costituito dal complessivo importo delle operazioni attive e passive, al netto dell’Iva, desumibile dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relative ai periodi 1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021 e 1° ottobre 2021 – 30 aprile 2022. I dati delle liquidazioni Iva, pertanto, devono comunque essere assunti nella loro interezza.

Gli importi risultanti dalle liquidazioni periodiche Iva dei periodi di riferimento non possono subire correzioni neanche nel caso in cui il soggetto passivo sia un soggetto che importa e rivende prodotti petroliferi e che vorrebbe ridurre l’ammontare delle operazioni attive riportate nelle liquidazioni periodiche Iva dell’importo della relativa accisa, versata all’Erario ed addebitata al cliente per rivalsa economica.

Infine, nell’ultima risposta pubblicata dall’Agenzia delle Entrate sono stati forniti chiarimenti anche per il caso in cui il contributo straordinario sia dovuto da soggetti che partecipano ad un gruppo Iva. Il contributo straordinario sarà dovuto da ciascuno dei soggetti che ha aderito al gruppo Iva, se questi esercitano singolarmente una o più attività interessate dall’obbligo di versamento del contributo.

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