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13 Ottobre 2023
4 Minuti di lettura

Definizione delle controversie riguardanti le sanzioni

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Se l’imposta collegata a una multa è stata già saldata, è possibile risolvere la controversia con l’Agenzia delle entrate senza dover versare ulteriori importi. È quanto affermato nell’annuncio pubblicato il 29 settembre 2023 con la risposta n. 441.

Il contesto in cui sorge la controversia risale a una cartella di pagamento emessa in seguito a un controllo automatizzato (articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973) relativo a una dichiarazione dei redditi Modello Unico del 2011. Questa cartella richiedeva il pagamento dell’ultima rata di un piano rateale precedentemente concordato con l’Agenzia, oltre agli interessi e alle sanzioni correlate al mancato pagamento, nonché una sanzione del 30% e gli interessi calcolati sull’intero ammontare originario del debito tributario, al netto dei pagamenti effettuati.

La risposta sulle controversie riferite alle multe

In risposta a questa situazione, l’azienda in questione ha presentato un reclamo per annullare l’iscrizione a ruolo relativamente alle sanzioni e agli interessi calcolati sull’importo complessivo, richiedendo anche l‘esenzione dalle sanzioni e la detrazione di tutti gli importi pagati, inclusi quelli relativi ai piani di rateazione e al ravvedimento. L’azienda ha contestato la perdita del diritto alla rateazione, sostenendo che il mancato pagamento dell’ultima rata non dovrebbe comportare la decadenza del beneficio.

La controversia è giunta in Cassazione su ricorso dell’Agenzia delle entrate, dopo una parziale accettazione delle richieste da parte delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado. In attesa dell’esito del ricorso, l’azienda dichiara di aver pagato l’imposta, con gli interessi e le sanzioni corrispondenti.

In questo contesto, l’azienda ha deciso di chiudere la controversia pendente in Cassazione e ha chiesto se la questione possa essere considerata come una controversia definibile in Cassazione o come una controversia relativa alle sanzioni legate all’imposta. Questa distinzione è importante in quanto la definizione delle controversie è disciplinata in modo diverso per i due casi dalla legge sulla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti (articolo 1, commi da 186 a 205, della legge n. 197/2022).

Controversie sanzioni: i riferimenti dell’Agenzia

L’Agenzia delle entrate ha fatto riferimento alla circolare n. 2/E del 2023, che stabilisce che la legge n. 197/2022 non fornisce dettagli sul tipo di atti che possono rientrare nella definizione agevolata. Pertanto anche gli atti puramente di riscossione possono essere inclusi in questa definizione. Inoltre, ha richiamato le regole del comma 191 della legge di Bilancio 2023, che stabilisce che le controversie esclusivamente legate alle sanzioni non collegate all’imposta possono essere risolte con il pagamento del 15% dell’importo contestato.

In caso di sconfitta dell’Agenzia fiscale competente nell’ultima o unica sentenza giurisdizionale non cautelare riguardante il merito o l’ammissibilità dell’atto introduttivo del processo, depositata alla data di entrata in vigore della legge, e con il pagamento del 40% in tutti gli altri casi. Per le controversie legate esclusivamente alle sanzioni collegate alle imposte in questione, non è richiesto alcun pagamento se il rapporto relativo alle imposte è già risolto in altro modo rispetto a questa definizione agevolata.

Sanzioni collegate all’imposta come risolvere le controversie

Per quanto riguarda la distinzione tra sanzioni collegate e non collegate all’imposta, l’Agenzia ha citato la circolare n. 6/E del 1° aprile 2019, che spiega che le sanzioni non collegate all’imposta. Sono di solito quelle stabilite per violazioni che non riguardano la determinazione o il pagamento dell’imposta stessa. Invece, le sanzioni collegate all’imposta sono quelle stabilite per violazioni che influenzano la determinazione o il pagamento dell’imposta.

Nel caso specifico, l’Agenzia ha spiegato che l’azienda ha contestato solo le sanzioni. Oltre agli interessi legati al mancato pagamento dell’imposta dovuta a causa della perdita del beneficio di rateazione. Di conseguenza, la controversia riguarda le sanzioni derivanti dalla mancata o insufficiente imposta, e queste sanzioni sono considerate collegate all’imposta.

L’Agenzia ha quindi chiarito che, in questa situazione, la controversia può essere risolta senza dover effettuare ulteriori pagamenti. Questo a condizione che l’importo relativo all’imposta sia già si risolve in precedenza, anche in un modo diverso dalla definizione agevolata. In caso contrario, se l’importo relativo all’imposta non viene risolto in precedenza, la definizione della controversia relativa solo alle sanzioni collegate alle imposte può essere effettuata seguendo le percentuali specificate nei commi da 186 a 190 della legge sulla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti.

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