E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2017 la Legge n. 96 del 21 giugno 2017 di conversione del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 (contenente la cosiddetta “Manovra correttiva”). In sede parlamentare, sono state introdotte una serie di modifiche al testo originario del Decreto, anche per quanto riguarda le disposizioni di natura fiscale. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 24 giugno 2017. In particolare, evidenziamo le seguenti novità in materia di regimi speciali e crediti d’imposta:
- l’interpretazione autentica dell’articolo 16, comma 4, del Decreto Legislativo n. 147 del 14 settembre 2015, ossia della disposizione del “Decreto internazionalizzazione” che prevede un regime speciale per i lavoratori “impatriati”. Secondo tale interpretazione, i soggetti che hanno optato per tale regime agevolativo decadono dal beneficio fiscale qualora la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In questo caso, si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni ed interessi (articolo 4, comma 7-bis, Decreto Legge n. 50/2017).
- le modifiche alla disciplina del credito d’imposta previsto dal Decreto Legge n. 83 del 31 maggio 2014 in favore delle imprese alberghiere (articolo 12-bis, Decreto Legge n. 50/2017). Secondo le nuove norme, il credito d’imposta in questione è riconosciuto anche per le spese relative all’acquisto di mobili e componenti d’arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi, né destini a finalità estranee all’esercizio dell’impresa i beni oggetto dell’investimento prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo.
- l’estensione della possibilità per gli enti di previdenza obbligatoria e per le forme di previdenza complementare di investire nei piani di risparmio a lungo termine, introdotti dalla Legge di Bilancio per il 2017, con conseguente applicabilità del relativo regime fiscale agevolato (articolo 57, Decreto Legge n. 50/2017). In tali casi, agli investimenti nei piani di risparmio a lungo termine non si applicano i limiti quantitativi previsti dalla normativa in materia.
- l’introduzione di incentivi fiscali per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e su emittenti televisive e radiofoniche locali da parte di imprese e lavoratori autonomi (articolo 57-bis, Decreto Legge n. 50/2017). In particolare, a partire dal 2018, alle imprese ed ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie di questo tipo, il cui valore superi almeno dell’1 % gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 75 % del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 % in caso di micro imprese, medie e piccole imprese e start-up innovative. Con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Legge n. 50/2017, saranno stabiliti le modalità ed i criteri di attuazione della disciplina in materia.