Il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, anche detto “Decreto Aiuti”, è stato convertito in Legge dalla Legge n. 91 del 15 luglio 2022. Tante le novità introdotte in sede di conversione.
Evidenziamo qui gli interventi a sostegno del cinema e della musica, delle manifestazioni fieristiche, dello sport e delle società benefit.
DISPOSIZIONI URGENTI A SOSTEGNO DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE E DEL SETTORE AUDIOVISIVO (articolo 23 del Decreto Legge n. 50 del 2022, modificato in sede di conversione). Il credito d’imposta riconosciuto al fine di favorire la ripresa delle attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, per gli anni 2022 e 2023, è stato confermato nella misura del 40 % dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche per le grandi imprese ed incrementato alla misura del 60 % degli stessi costi in caso di piccole o medie imprese. Inoltre, il credito d’imposta previsto per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione ed il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale sarà riconosciuto, per gli anni 2022 e 2023, in favore delle piccole e medie imprese, nella misura non superiore al 60 % delle spese complessivamente sostenute (e non al 40 % come previsto a regime). In riferimento al credito d’imposta destinato alle imprese produttrici di fonogrammi e di video musicali ed alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo nella misura del 30 % dei costi sostenuti per le attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, l’importo massimo consentito è stato aumentato da 800.000 Euro a 1.200.000 Euro nei tre anni d’imposta. L’applicazione di questa nuova regola è subordinata alla concessione dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea.
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE INTERNAZIONALI ORGANIZZATE IN ITALIA (articolo 25-bis del Decreto Legge n. 50 del 2022, introdotto in sede di conversione). E’ prevista per le imprese con sede operativa nel territorio italiano che, dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del “Decreto Aiuti” al 31 dicembre 2022, parteciperanno alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, la concessione di un buono del valore di 10.000 Euro. Il buono potrà essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione a tali manifestazioni. Il buono sarà rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse stanziate, previa presentazione di una richiesta esclusivamente per via telematica, attraverso una piattaforma resa disponibile dallo stesso Ministero o dal soggetto attuatore entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del “Decreto Aiuti”.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT (articolo 39 del Decreto Legge n. 50 del 2022, modificato in sede di conversione). Per sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia ed operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i termini di sospensione dei versamenti tributari e contributivi dovuti da tali soggetti già prorogati fino al 31 luglio 2022 sono stati ulteriormente prorogati fino al 30 novembre 2022. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2022.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETA’ BENEFIT (articolo 52-bis del Decreto Legge n. 50 del 2022, introdotto in sede di conversione). Il credito d’imposta introdotto con il “Decreto Rilancio” del maggio del 2020 nella misura del 50 % dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit sostenuti fino al 31 dicembre 2021 non dovrà più essere utilizzato necessariamente per l’anno 2021.