Il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, anche detto “Decreto Aiuti”, è stato convertito in Legge dalla Legge n. 91 del 15 luglio 2022. Tante le novità introdotte in sede di conversione.
Evidenziamo qui gli interventi in materia di bonus edilizi, rateizzazione delle somme iscritte a ruolo e compensazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione.
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI INCENTIVI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA, SISMA BONUS, FOTOVOLTAICO E COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI (articolo 14 del Decreto Legge n. 50 del 2022, modificato in sede di conversione). I crediti d’imposta derivanti dal Superbonus o dagli altri bonus edilizi potranno essere ceduti dalle banche non soltanto ai clienti professionali privati correntisti della banca cedente o della banca capogruppo, ma anche a tutti gli altri soggetti diversi da coloro che operano come consumatori o utenti e, quindi, in sostanza, a tutti i correntisti titolari di partita Iva. Rimane fermo il divieto di ulteriore cessione. La novità riguarda anche le cessioni o gli sconti in fattura che sono stati comunicati all’Agenzia delle Entrate prima dell’entrata in vigore della Legge di conversione del “Decreto Aiuti”, fermo restando il limite massimo di cessioni ammesso dalla normativa in materia.
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LIQUIDITA’ (articolo 15-bis del Decreto Legge n. 50 del 2022, introdotto in sede di conversione). Per consentire alle imprese, ai professionisti ed agli altri contribuenti di far fronte ad esigenze di liquidità, anche temporanee, è stata modificata la disciplina in materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo. E’ stato innalzato a 120.000 Euro l’importo delle somme iscritte a ruolo oltre il quale, per ciascuna istanza, la dilazione può essere concessa soltanto se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Prima il limite era di 60.000 Euro. E’ stato modificato da cinque ad otto il numero delle rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della dilazione. Qualora il mancato pagamento delle rate comporti la decadenza dalla dilazione, non potrà essere concessa una nuova dilazione per lo stesso carico (fino ad oggi era ammessa qualora venissero saldate integralmente tutte le rate scadute), ma soltanto la dilazione del pagamento di eventuali carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di entrata in vigore del “Decreto Aiuti”, invece, il carico potrà essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data siano state integralmente saldate.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI MATURATI DALLE IMPRESE NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (articolo 20-ter del Decreto Legge n. 50 del 2022, introdotto in sede di conversione). La possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo sarà riconosciuta, oltre che nel caso di somministrazioni, forniture ed appalti, anche per i crediti derivanti da prestazioni professionali. Queste nuove regole trovano applicazione anche alle somme contenute nei carichi affidati all’Agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.