L’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti riguardo ai crediti d’imposta per l’acquisto dell’energia elettrica previsti in favore di imprese “energivore” e “non energivore” per il primo ed il secondo trimestre del 2022 e riguardo al contributo straordinario richiesto alle aziende energetiche contro il caro bollette. Lo ha fatto con la Circolare n. 25 dell’11 luglio 2022.
I chiarimenti forniti riguardano in parte aspetti di natura non fiscale e, pertanto, come precisato nelle premesse della Circolare, sono resi con il contributo del Ministero della Transizione Ecologica e dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
Un primo quesito affrontato dall’Agenzia delle Entrate riguarda i requisiti soggettivi per l’applicazione dei crediti d’imposta per l’acquisto da parte delle imprese di energia elettrica. Le imprese incluse nell’elenco delle imprese “energivore” mediante la “sessione suppletiva” e, in quanto tali, beneficiarie delle agevolazioni tariffarie sugli oneri generali di sistema soltanto a partire dal mese di febbraio del 2022, possono richiedere il credito d’imposta previsto per l’acquisto dell’energia elettrica anche in riferimento al costo sostenuto nel mese di gennaio?
La risposta dell’Agenzia delle Entrate è affermativa. Anche le imprese iscritte nell’elenco delle imprese “energivore” per l’anno 2022 grazie alla “sessione suppletiva” potranno beneficiare del credito d’imposta nella misura prevista per le imprese “energivore” per i costi sostenuti nel mese di gennaio del 2022. L’agevolazione sugli oneri generali di sistema, infatti, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, è autonoma e distinta rispetto all’agevolazione del credito d’imposta in questione.
E riguardo ai requisiti oggettivi per l’accesso al credito d’imposta per l’acquisto dell’energia elettrica: il costo sostenuto per le garanzie di origine ai fini dell’acquisizione della certezza della provenienza da fonti rinnovabili dell’energia elettrica consumata rileva ai fini della verifica dei requisiti di accesso al credito d’imposta per l’acquisto dell’energia elettrica ed ai fini del calcolo dell’importo spettante del credito d’imposta stesso?
Sì, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, il costo sostenuto per le garanzie di origine dalle imprese è parte della “componente energia”.
Nuovi chiarimenti anche riguardo alle modalità di calcolo del costo medio ed ai clienti “multisito”, alla rilevanza dell’Iva ai fini del credito d’imposta, al dispacciamento, ai sussidi.
Il terzo paragrafo della Circolare è, poi, dedicato ai quesiti relativi al calcolo del credito d’imposta. Vi rientrano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per le imprese dotate di più contatori di energia elettrica o per i casi di vendita di energia elettrica effettuata senza passare dalla rete pubblica.
Ed ancora: cosa si intende per “documentazione certificativa” che deve essere in possesso delle imprese per ottenere il credito d’imposta per l’acquisto dell’energia elettrica? Si tratta delle fatture di acquisto ricevute per le spese per l’energia elettrica consumata o, in caso di autoproduzione ed autoconsumo di energia elettrica, delle fatture di acquisto del combustibile utilizzato a tale fine e delle misurazioni registrate dai relativi contatori o delle risultanze della contabilità industriale.
Ancora un quesito per l’Agenzia delle Entrate: nel caso in cui il fornitore emetta fattura sulla base di dati reali dei consumi, ma successivamente al 31 dicembre 2022, come il cliente può ottenere il credito d’imposta per l’energia elettrica? La risposta è semplice: il credito d’imposta in questione è utilizzabile esclusivamente entro la data del 31 dicembre 2022 e, quindi, il cliente non potrà beneficiare dell’agevolazione in relazione ai consumi effettivi che siano stati fatturati successivamente alla data del 31 dicembre 2022.
Ed ancora, chiarimenti sulla cedibilità dei crediti d’imposta. I crediti sono utilizzabili solo per intero. Questo vuol dire che l’ammontare del credito d’imposta cedibile è quello maturato nell’ambito del trimestre di riferimento. L’eventuale utilizzo parziale in compensazione del credito, collegato alla singola fattura, impedirà la cessione della restante quota di credito trimestrale.
Infine, riguardo al contributo straordinario previsto contro il caro bollette, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le operazioni non soggette ad Iva per carenza del presupposto territoriale (articolo da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633 del 1972) non concorrono alla determinazione della base imponibile soltanto se, e nella misura in cui, gli acquisti relativi ad esse siano territorialmente non rilevanti ai fini Iva e, pertanto, non siano presi in considerazione ai fini della predisposizione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva.
Tenendo conto dell’incertezza nell’interpretazione delle disposizioni normative, se risultino, a seguito di un’eventuale rideterminazione della base imponibile del contributo in virtù di tali precisazioni, degli importi non versati entro la data del 30 giugno 2022, per essi non saranno dovute sanzioni, purché l’integrazione dei versamenti, comprensiva degli interessi, sia effettuata tempestivamente.