Una società non può beneficiare del credito d’imposta 4.0 (articolo 1, commi da 1051 a 1063, della Legge di Bilancio 2021) per l’acquisto di un bene strumentale se ha già utilizzato tale bene (in questo caso, un impianto) in precedenza attraverso un contratto di noleggio, senza interruzioni. Questo è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 109 del 21 maggio 2024, sottolineando la mancanza del requisito della “novità”.
No al credito d’imposta 4.0 se il bene è già stato usato
A proposito di questo requisito, l’Agenzia ricorda i chiarimenti sulla disciplina agevolativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2021, forniti con la circolare n. 9/2021. In tale circolare, oltre a individuare la natura dei beni agevolabili, l’Agenzia ha applicato alla nuova normativa. Per quanto compatibili, le indicazioni contenute in una precedente circolare (n. 4/2017) relativa all’iper-ammortamento. In quell’occasione, era stato specificato che i beneficiari dell’agevolazione sono i proprietari (nel caso di acquisto in proprietà) o i locatari finanziari (nel caso di acquisto tramite leasing finanziario), mentre sono esclusi dal beneficio i beni utilizzati tramite contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, se i requisiti sono soddisfatti, può spettare al locatore o noleggiante.
Con la circolare n. 9/E del 2021, l’Agenzia delle Entrate ha successivamente confermato questo criterio anche per il credito d’imposta 4.0. Affermando che, teoricamente, può spettare all’impresa che effettua la locazione operativa. Questo perché l’obiettivo dell’agevolazione è “incentivare gli investimenti in beni strumentali materiali utilizzati direttamente dall’impresa per lo svolgimento della sua attività ordinaria”. In particolare per l’attività industriale di prestazione di servizi di noleggio o di locazione operativa.
Caso specifico di un bene noleggiato e poi acquistato
Ritornando al caso specifico, l’Agenzia rileva che l’utilizzo del bene agevolabile (l’impianto), successivamente acquistato dalla società istante, è avvenuto tramite un contratto di noleggio, prolungato per un determinato periodo, che non prevede la facoltà di riscatto finale del bene ma solo l’importo da pagare al termine del noleggio per il suo smantellamento e trasporto (suggerendo così la restituzione e non l’acquisto). Inoltre, la durata del contratto di noleggio, di 18 mesi, non può essere considerata “breve” né un “periodo di prova”.
Alla luce di quanto detto, l’Amministrazione conclude che l’istante non può usufruire del credito d’imposta 4.0 per l’acquisto dell’impianto, poiché il suo utilizzo precedente, in base al contratto di noleggio, comporta che l’impianto debba essere considerato come un bene già utilizzato a diverso titolo dall’acquirente. Pertanto, manca il requisito fondamentale della novità del bene oggetto dell’investimento.