Con la Risoluzione n. 115 del 16 dicembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta previsto in favore degli enti previdenziali dall’articolo 4, comma 6-bis, del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014.
In particolare, tale disposizione stabilisce che in attesa di armonizzare, a decorrere dal 2015, la disciplina della tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti previdenziali con quella relativa alle forme pensionistiche e complementari, agli enti previdenziali è riconosciuto un credito d’imposta pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 % sui redditi di natura finanziaria relativi al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dagli enti medesimi, e l’ammontare di tali ritenute ed imposte sostitutive computate nella misura del 20 %.
Il credito d’imposta in questione deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per il 2014 e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap.
Inoltre, tale credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, con il modello F24.
Il codice tributo istituito per utilizzare in compensazione tale credito d’imposta è il codice “6846“.
Deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza degli “importi a credito compensati”, con l’indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno d’imposta al quale si riferisce il credito.