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22 Gennaio 2016

Credito d’imposta in favore delle imprese alberghiere: ecco le modalità di fruizione

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 gennaio 2015, sono state definite le modalità di fruizione del credito d’imposta, previsto dal Decreto Legge n. 83 del 31 maggio 2014, in favore delle imprese alberghiere.

Ricordiamo che il bonus in questione riguarda le imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 ed è pari al 30 % delle spese sostenute (ad esempio, per interventi di ristrutturazione o di abbattimento delle barriere architettoniche), nel triennio 2014/2016, fino ad un limite massimo di 200.000 Euro.

Tale credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

Il codice tributo da utilizzare nel modello F24 è il codice “6850“, istituito con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 20 gennaio 2016. Il codice in questione deve essere inserito nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza degli “importi a credito compensati” oppure, nel caso in cui il contribuente debba riversare l’agevolazione, nella colonna degli “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere inserito l’anno di sostenimento delle spese.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo trasmetterà all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese destinatarie del beneficio fiscale, con l’indicazione dell’importo del credito concesso a ciascuna di esse. Inoltre, il Ministero provvederà a comunicare all’Agenzia delle Entrate anche le variazioni dell’elenco delle imprese beneficiarie e le revoche dei crediti già concessi, entro 15 giorni dalla data nella quale il Ministero ha avuto conoscenza dell’evento che ha determinato la variazione o la revoca. In tali ipotesi particolari, il modello F24 potrà essere presentato all’Agenzia delle Entrate a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione della variazione o della revoca da parte del Ministero all’Agenzia.

Nel Provvedimento, è precisato che, per ciascun modello F24 ricevuto, l’Agenzia delle Entrate provvede ad effettuare dei controlli automatizzati. Se l’importo del credito utilizzato nel modello F24 è superiore a quello a disposizione dell’impresa alberghiera o se l’impresa che ha utilizzato il credito in questione non rientra nell’elenco delle imprese destinatarie del beneficio, il modello F24 verrà scartato. Dello scarto del modello, verrà data comunicazione a colui che lo ha trasmesso, tramite un’apposita ricevuta messa a disposizione sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

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