E’ stato approvato in via definitiva il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, adottato di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale sono state individuate le disposizioni applicative necessarie per l’attuazione del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, così come ridisegnato dalla Legge di Stabilità per il 2015.
All’articolo 2 del Decreto Ministeriale, sono individuate le attività di ricerca e sviluppo per le quali può essere concesso il beneficio fiscale in questione. Nella disposizione, è, altresì, precisato che non rientrano nelle attività ammissibili le modifiche ordinarie o periodiche di prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, anche quando si tratta di modifiche che rappresentano dei miglioramenti.
All’articolo 3 del Decreto, è indicato chiaramente che possono beneficiare di tale agevolazione tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico nel quale operano e dal regime contabile adottato, purché effettuino gli investimenti nelle attività di ricerca e sviluppo interessate dalla misura a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014 e fino al periodo in corso alla data del 31 dicembre 2019.
All’articolo 4 del Decreto Ministeriale, sono individuati i costi ammissibili ai fini della determinazione del credito d’imposta. Tra i costi in questione, ricordiamo: i costi per il personale altamente qualificato; le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o di utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio; le spese per i contratti di ricerca conclusi con Università, enti di ricerca ed organismi equiparati e con altre imprese; le competenze tecniche e privative industriali relative, ad esempio, ad un’invenzione industriale o biotecnologica. Ulteriori precisazioni sui costi sono individuate nell’articolo 4 del Decreto Ministeriale.
Come precisato all’articolo 5 del Decreto, il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 5 milioni di Euro all’anno per ciascun beneficiario. La spesa complessiva per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d’imposta deve ammontare ad almeno 30.000 Euro e deve eccedere la media degli investimenti effettuati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015 o nel minore periodo a decorrere dalla costituzione (per le imprese in attività da meno di tre periodi d’imposta).
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50 % della spesa incrementale relativa ai costi per il personale ed i contratti di ricerca e del 25 % della spesa incrementale relativa ai costi per gli strumenti e le attrezzature e per le competenze tecniche ed industriali.
All’articolo 6 del Decreto Ministeriale, sono individuate le modalità di fruizione del credito d’imposta. In particolare, il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’Irap.
E’ utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale in cui sono stati sostenuti i costi.
Ulteriori disposizioni di attuazione sono contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 del Decreto Ministeriale, con riferimento alla documentazione necessaria per beneficiare dell’agevolazione fiscale, ai controlli, al cumulo con altre agevolazioni, al monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta.
Si precisa che il Decreto Ministeriale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2015.