Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo all’applicazione del credito d’imposta per i canoni di locazione relativi ad immobili ad uso non abitativo introdotto con il Decreto “Rilancio” adottato a maggio del 2020.
A chiedere chiarimenti è stato il titolare di un’attività stagionale svolta a seguito della stipula di un contratto d’affitto d’azienda sottoscritto nel mese di dicembre del 2019. Il contribuente istante ha pagato l’intero ammontare del canone anticipatamente, al momento della sottoscrizione del contratto di affitto.
Il quesito riguarda la possibilità di beneficiare del credito d’imposta previsto dal Decreto “Rilancio” per i canoni di locazione versati in relazione ad immobili di uso non abitativo e per i canoni di affitto d’azienda. L’agevolazione può trovare applicazione per gli importi versati anticipatamente nel 2019 e effettivamente di competenza dell’anno in corso?
Nella Risposta n. 440 del 5 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il Decreto “Rilancio” ha previsto un credito d’imposta nella misura del 60 % in relazione ai canoni di locazione, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di un’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o destinati all’esercizio abituale e professionale di un’attività di lavoro autonomo. Il medesimo credito d’imposta è, altresì, riconosciuto nella misura del 30 % in relazione ai canoni dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento di un’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale di un’attività di lavoro autonomo.
La normativa in materia, come risultante dalle modifiche introdotte con il Decreto Legge n. 104 del 2020, prevede che il credito d’imposta in questione sia commisurato all’importo versato nel 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e, per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.
Tale credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24 e nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel quale si è sostenuta la spesa o, in alternativa, può essere ceduto al locatore o al concedente e ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, con un Provvedimento del proprio Direttore del 1° luglio 2020, sono state definite le modalità di comunicazione della cessione del credito d’imposta in questione. Con la Circolare del 6 giugno 2020 e la Circolare del 20 agosto 2020, poi, sono stati forniti i primi chiarimenti in relazione a tale agevolazione.
Nella prima Circolare, in particolare, è stato precisato che nelle ipotesi nelle quali il canone è stato versato in via anticipata, è necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto.
Con riferimento al caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate dall’istante, quest’ultimo ha dichiarato di aver corrisposto integralmente il canone di locazione, comprensivo delle rate dei mesi di aprile, maggio e giugno del 2020, al momento della sottoscrizione del contratto, ossia a dicembre del 2019. Sulla base dei chiarimenti forniti in precedenza, l’istante potrà fruire del credito d’imposta calcolando l’importo di ciascuna delle rate relative ai mesi di possibile fruizione dell’agevolazione secondo le modalità suddette, sempre nel rispetto degli altri requisiti di legge.
Infine, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che la normativa in materia prevede che i soggetti locatari che esercitano un’attività economica possano beneficiare del credito d’imposta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 % rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Nel caso specifico, dal momento che il trasferimento dell’azienda affittata è avvenuto a dicembre del 2019, il calcolo del requisito della riduzione del fatturato dovrà essere effettuato, in capo al soggetto che ha ottenuto l’azienda, confrontando l’ammontare del fatturato di ciascuno dei mesi di possibile fruizione del beneficio rispetto al fatturato dell’azienda trasferita riferibile ai medesimi mesi dell’anno precedente, anche se in quei periodi l’azienda era ancora in possesso di colui che ne ha effettuato il trasferimento.