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22 Aprile 2017

Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno: i chiarimenti sulle nuove regole

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Nella Circolare n. 12 del 13 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in merito alla disciplina del credito d’imposta in favore degli investimenti nel Mezzogiorno, prevista dalla Legge di Stabilità per il 2016, ed in parte modificata dal Decreto Legge n. 243 del 29 dicembre 2016, convertito dalla Legge n. 18 del 27 febbraio 2017.

Il credito d’imposta in questione riguarda le imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna ed Abruzzo.

Le nuove regole prevedono:

  • l’inclusione dell’intero territorio della Sardegna nell’ambito di applicazione dell’agevolazione (in precedenza erano incluse nell’ambito di operatività del credito d’imposta soltanto alcune specifiche zone della Regione);
  • l’aumento della misura del credito d’imposta spettante;
  • l’aumento del limite massimo dei costi agevolabili in relazione a ciascun progetto di investimento;
  • la determinazione del credito d’imposta sulla base del costo complessivo dei beni acquistati;
  • la possibilità di cumulo del credito d’imposta in questione con gli aiuti di Stato che riguardano gli stessi costi, purché il cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo dell’aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea (in precedenza vi era il divieto assoluto di cumulo).

Le nuove regole trovano applicazione dal 1° marzo 2017.

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le regole che trovavano applicazione prima dell’introduzione della nuova disciplina.

Il credito d’imposta è previsto per l’acquisto di alcuni beni strumentali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2019. La misura dell’agevolazione variava a seconda delle dimensioni dell’impresa. Spettava, infatti, nella misura del 20 % alle piccole imprese, del 15 % alle medie imprese e del 10 % alle grandi imprese. Inoltre, per le imprese che operano nell’ambito della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, l’agevolazione era concessa nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di Stato dei relativi settori.

L’acquisto dei beni strumentali nuovi può avvenire anche attraverso la sottoscrizione di contratti di leasing. I macchinari, gli impianti e le attrezzature acquistati possono riferirsi a strutture produttive nuove o già esistenti.

Il credito d’imposta non trova applicazione per le imprese in difficoltà finanziaria e per quelle che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, del credito, della finanza e delle assicurazioni.

Per poter accedere all’agevolazione è necessario inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate contenente i dati degli investimenti agevolabili. L’Agenzia delle Entrate dovrà, poi, provvedere al rilascio di un’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta che potrà avvenire esclusivamente in compensazione nel modello F24, a partire dal periodo d’imposta nel quale è stato effettuato l’investimento.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito, nella Circolare del 13 aprile 2017, diversi chiarimenti riguardo alle modifiche intervenute.

In particolare, per quanto riguarda la misura dell’agevolazione, in base alle nuove regole, il credito d’imposta compete nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ossia il 25 % per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ed il 10 % per le grandi imprese situate in determinati Comuni delle Regioni Abruzzo e Molise. Le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni. Inoltre, sono previsti dei limiti più elevati relativi all’ammontare massimo di ciascun progetto di investimento ammissibile all’agevolazione. Tali limiti vanno ora considerati con riferimento all’ammontare complessivo dei costi sostenuti (e non più con riferimento al costo dei beni al netto degli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta).

Quanto ai diversi regimi normativi applicabili, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato la distinzione tra gli acquisti di beni effettuati prima del 1° marzo 2017 e gli acquisti di beni effettuati a partire dal 1° marzo 2017.

Gli acquisti di beni effettuati prima del 1° marzo 2017 sono assoggettati alla previgente normativa, anche se la comunicazione per l’accesso all’agevolazione è stata presentata all’Agenzia delle Entrate successivamente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Gli acquisti effettuati a partire dal 1° marzo 2017, invece, sono integralmente assoggettati alle nuove regole. Gli investimenti effettuati in parte prima del 1° marzo 2017 ed in parte successivamente a tale data sono soggetti ai due diversi regimi normativi a seconda della data di acquisto dei beni strumentali.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, precisato che, per quanto riguarda il limite massimo dei costi ammissibili all’agevolazione, se l’investimento ha inizio prima dell’entrata in vigore delle nuove regole e si conclude successivamente al 28 febbraio 2017, trova applicazione il limite massimo più elevato per l’intero progetto di investimento.

Un intero paragrafo della Circolare è dedicato, inoltre, al nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta. Il nuovo modello è stato approvato con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017 e si sostituisce al modello approvato con il Provvedimento del 24 marzo 2016. Il nuovo modello deve essere utilizzato sia per chiedere l’autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta, sia per rinunciare ad una precedente richiesta o rettificare una comunicazione già inviata. Il nuovo modello va utilizzato anche per la richiesta di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta in riferimento agli investimenti realizzati entro il 28 febbraio 2017 ed assoggettati, quindi, alla previgente normativa.

L’ultimo paragrafo della Circolare è, infine, dedicato alla rideterminazione del credito d’imposta. Tale rideterminazione opera qualora i beni acquistati non entrino in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello del loro acquisto o della loro ultimazione o qualora i beni acquistati siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale tali beni sono entrati in funzione.

A seguito della rideterminazione, il credito d’imposta è computato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione oppure dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione.

La rideterminazione del credito d’imposta non opera qualora, nel periodo d’imposta nel quale si verifica una delle precedenti ipotesi, vengano acquistati altri beni della stessa categoria di quelli per i quali si è beneficiato del credito d’imposta.

Il credito indebitamente utilizzato per effetto della rideterminazione deve essere versato, senza applicazione di sanzioni, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta nel quale si verificano le ipotesi di rideterminazione del credito.

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