Con un Decreto emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 23 aprile 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2018, sono stati definiti le modalità ed i criteri di riconoscimento del credito d’imposta previsto per le Piccole e Medie Imprese che hanno sostenuto o sosterranno spese di consulenza per la loro quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato dell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo.
Il credito d’imposta è stato introdotto dalla Legge di Bilancio per il 2018 e riguarda le spese sostenute tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2020.
Quanto ai requisiti per accedere al credito d’imposta, all’articolo 3 del Decreto Interministeriale è stabilito che possono beneficiare dell’agevolazione le Piccole e Medie Imprese che:
- sono costituite e regolarmente iscritte al Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione;
- operano nei settori economici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento di esenzione, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;
- sostengono, dal 1° gennaio 2018, costi di consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo;
- presentano domanda di ammissione alla quotazione successivamente al 1° gennaio 2018;
- ottengono l’ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2020;
- non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione Europea;
- sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà così come individuate nel regolamento di esenzione.
All’articolo 4 del Decreto sono indicati i costi ammissibili al credito d’imposta. In particolare, si tratta dei costi relativi alle seguenti attività di consulenza:
- attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
- attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
- attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
- attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
- attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche;
- attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa;
- attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l’investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.
Riguardo all’importo del credito d’imposta che può essere riconosciuto, all’articolo 5 del Decreto è stabilito che il credito d’imposta può essere riconosciuto fino ad un importo massimo di 500.000 Euro, nella misura massima del 50 % dei costi complessivamente sostenuti per le attività ammissibili dal 1° gennaio 2018 fino alla data nella quale si ottiene la quotazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
Per ottenere il riconoscimento del credito d’imposta, è necessario inviare un’apposita istanza ad un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, indicato all’articolo 6 del Decreto Interministeriale, in un periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno nel quale si è ottenuta la quotazione ed il 31 marzo dell’anno successivo. Nei successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per l’invio delle istanze di accesso al credito d’imposta, la Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero, sulla base del rapporto tra le risorse stanziate per ciascun anno e l’ammontare dei crediti richiesti, determina la percentuale massima del credito d’imposta e comunica alle singole imprese che hanno presentato l’istanza di accesso il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo effettivamente spettante.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello nel quale è stata comunicata la concessione del credito d’imposta medesimo (articolo 7 del Decreto Interministeriale). Il modello F24 deve essere trasmesso attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né alla base imponibile dell’Irap. Deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data della comunicazione del riconoscimento del credito d’imposta e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.
All’articolo 8 del Decreto Interministeriale sono disciplinate le cause di revoca e le procedure di recupero del credito d’imposta illegittimamente fruito, mentre all’articolo 9 è precisato che, in un allegato al Decreto, sono riportati gli oneri informativi per le imprese derivanti dall’intera disciplina contenuta nel provvedimento.