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27 Marzo 2015

Credito d’imposta per le strutture ricettive e le agenzie di viaggi che investono nella digitalizzazione: emanate le disposizioni applicative

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Con un Decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 12 febbraio 2015, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2015, sono state individuate le disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta, introdotto dal Decreto Legge n. 83 del 31 maggio 2014, in favore degli esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggi e dei tour operator che investono nella digitalizzazione delle loro strutture.

In particolare, all’articolo 3 del Decreto Ministeriale, è stato stabilito che, per gli anni 2014, 2015 e 2016, sarà riconosciuto un credito d’imposta del 30 % dei costi che possono beneficiare dell’agevolazione, esclusi i costi relativi all’intermediazione commerciale. Il credito d’imposta verrà ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Il credito d’imposta sarà riconosciuto a ciascuna impresa, comunque, fino all’importo massimo complessivo di 12.500 Euro nei tre anni d’imposta.

Il credito, inoltre, è alternativo e non cumulabile, in riferimento alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.

All’articolo 4 del Decreto Ministeriale, inoltre, sono state specificate le spese eleggibili ai fini della determinazione del credito d’imposta.

In particolare, per quanto riguarda le spese per impianti wi-fi (che devono consentire ai clienti della struttura ricettiva un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download), possono essere prese in considerazione, ai fini del credito d’imposta, le spese per l’acquisto e l’installazione del modem/router e le spese per la dotazione hardware che consente la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri, parabole, ripetitori di segnale).

Con riferimento alle spese per siti web ottimizzati per il servizio mobile, sono da prendere in considerazione le spese per l’acquisto di software ed applicazioni.

Con riferimento alle spese per programmi e sistemi informatici che permettano la vendita diretta di servizi e pernottamenti (che devono essere in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione tra i servizi ricettivi e quelli extra-ricettivi), le spese che possono essere prese in considerazione, ai fini della determinazione del credito d’imposta, sono le spese per l’acquisto di software ed hardware.

Ancora, riguardo alle spese per spazi e pubblicità per la promozione e la commercializzazione di servizi e pernottamenti su siti e piattaforme informatiche specializzate, saranno da considerare le spese per i contratti di fornitura degli spazi web e della pubblicità on-line.

Con riferimento alle spese per consulenza, per la comunicazione ed il marketing digitale, saranno eleggibili le spese relative al contratto di fornitura di prestazioni e servizi.

Inoltre, con riguardo alle spese per gli strumenti per la promozione digitale di proposte ed offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità, potranno essere prese in considerazione le spese per i contratti di fornitura di prestazioni e servizi e le spese per l’acquisto di software.

Infine, con riferimento alle spese per servizi relativi alla formazione del titolare e del personale dipendente della struttura ricettiva, saranno da prendere in considerazione le spese per il contratto di fornitura di prestazioni e servizi (in particolare, per le docenze ed il tutoraggio).

All’articolo 5 sono state precisate le procedure di accesso, riconoscimento ed utilizzo del credito d’imposta.

Agli articoli 6 e 7 del Decreto Ministeriale, inoltre, sono stati indicati i limiti complessivi di spesa e le cause di revoca del credito d’imposta.

Infine, l’articolo 8 riguarda i controlli e le eventuali procedure di recupero del credito d’imposta illegittimamente fruito.

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