L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in una questione relativa all’applicazione del credito d’imposta previsto dal Decreto “Rilancio” per le locazioni ad uso non abitativo.
Il quesito è stato posto da un professionista che ha preso in sublocazione una stanza all’interno di un immobile, adibendola all’esercizio della propria professione di avvocato. Il contratto di sublocazione è stato regolarmente registrato nel 2017. L’istante ha rappresentato di aver subito nei mesi di aprile e maggio del 2020 una forte contrazione dei redditi derivanti dalla propria attività professionale, come conseguenza dell’emergenza Coronavirus.
Nella Risposta n. 356 del 15 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato la misura prevista dal Decreto “Rilancio” in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di Euro nel periodo d’imposta precedente, che abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 % rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Si tratta di un credito d’imposta riconosciuto nella misura del 60 % dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito d’imposta è commisurato all’importo del canone di locazione effettivamente versato nel 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 14 del 6 giugno 2020, il credito d’imposta è determinato in relazione ai canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Inoltre, i canoni di locazione per i quali è ammessa l’agevolazione in questione devono riguardare contratti di locazione disciplinati dalla Legge n. 392 del 1978.
Nel caso specifico esposto nella Risposta dell’Agenzia delle Entrate la durata del contratto di sublocazione stipulato dall’istante è regolata dall’articolo 27 della Legge n. 392 del 1978. Questa disposizione, infatti, regola la durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo ed è applicabile anche ai contratti relativi ad immobili adibiti all’esercizio abituale e professionale di qualsiasi attività di lavoro autonomo.
Tra l’altro, il contratto stipulato dal professionista istante contiene una clausola nella quale si rinvia, per tutto quanto non previsto dal contratto medesimo, alla Legge n. 392 del 1978, ove applicabile.
L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, evidenziato che il contratto di sublocazione conserva una propria autonoma rilevanza economica.
La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che l’istante, dal momento che ha stipulato un contratto di sublocazione disciplinato dalla Legge n. 392 del 1978, potrà accedere al credito d’imposta previsto dal Decreto “Rilancio”, nel rispetto anche di tutte le altre condizioni richieste dalla normativa in materia.
L’Agenzia delle Entrate ha, infine, chiarito che anche il conduttore principale potrà beneficiare del credito d’imposta. Ai fini del calcolo della riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento, occorrerà considerare anche il canone relativo alla sublocazione al lordo del credito d’imposta in questione.