Con la Risoluzione n. 19 del 22 aprile 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo che dovrà essere inserito nel modello F24 per utilizzare il credito d’imposta previsto in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisto della carta destinata alla stampa delle testate edite.
Nella Risoluzione, è stato ricordato che, con il Decreto “Rilancio” del maggio del 2020, è stato introdotto, per l’anno 2020, in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte nel registro degli operatori di comunicazione, un credito d’imposta pari al 10 % della spesa sostenuta nel 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.
Con il Decreto “Sostegni-bis” del maggio del 2021, tale credito d’imposta è stato riconosciuto anche per l’anno 2021, per le spese di acquisto della carta sostenute nel 2020.
E’ stato, altresì, ricordato che, con una Circolare del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2021, sono stati forniti chiarimenti ed indicazioni per l’attuazione di tale agevolazione.
Tra i chiarimenti forniti, vi è quello secondo il quale il credito d’imposta in questione è utilizzabile in compensazione in un modello F24 che potrà essere presentato, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari da parte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
Ciascun beneficiario potrà visualizzare l’ammontare del credito d’imposta fruibile tramite il proprio “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Il codice tributo che dovrà essere inserito nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è il codice: “6974“.
Tale codice tributo dovrà essere inserito nella sezione “Erario” del modello F24, nella colonna “importi a credito compensati”, oppure, nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna degli “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno al quale si riferisce il credito d’imposta.
Infine, è precisato che l’Agenzia delle Entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari che le è stato trasmesso dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e verifica che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche che sono trasmesse successivamente dal suddetto Dipartimento.