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23 Aprile 2021

Credito d’imposta locazioni non abitative: ok anche per i canoni pagati in ritardo nel 2021

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Un nuovo quesito è stato posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguardo al credito d’imposta previsto dal Decreto “Rilancio” del maggio del 2020 per i canoni di locazione versati per immobili ad uso non abitativo.

L’istante è una società a responsabilità limitata semplificata che è stata costituita nel 2019 ed è titolare di un contratto di locazione. Nell’istanza di interpello, l’istante ha dichiarato di aver dovuto interrompere per un lungo periodo la propria attività a causa delle restrizioni poste dai provvedimenti adottati dal Governo per far fronte all’emergenza Coronavirus. Intende versare nel 2021 i canoni di locazione relativi ai mesi del 2020 a suo tempo non versati. Potrà fruire ugualmente del credito d’imposta per i canoni delle locazioni non abitative?

In particolare, l’istante intende versare nel 2021 il 40 % dei canoni di locazione relativi ai mesi del 2020 per i quali è possibile beneficiare dell’agevolazione in questione (e ritiene, pertanto, di poter usufruire del credito d’imposta per tale quota dei canoni versata) e cedere al locatore il credito d’imposta corrispondente alla quota dei canoni di locazione non versata, ossia al 60 % dei canoni complessivi da versare.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 263 del 19 aprile 2021, ha ricordato che il Decreto “Rilancio”, al fine di contenere le conseguenze negative derivanti dalle misure adottate per la prevenzione ed il contenimento della diffusione del contagio da Coronavirus, ha previsto un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, in presenza di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi.

In particolare, ne possono beneficiare i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di Euro nel periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto “Rilancio”. Quindi, bisogna prendere in considerazione il periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019. La soglia dei ricavi o compensi deve essere determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito.

In occasione della conversione del Decreto “Rilancio”, poi, è stato stabilito che il credito d’imposta in questione può essere riconosciuto nella diversa misura del 20 % e del 10 % alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a cinque milioni di Euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto “Rilancio”.

Con il Decreto “Ristori” dell’ottobre del 2020, è stato, inoltre, esteso il credito d’imposta in questione ai canoni di locazione versati nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2020, indipendentemente dal volume dei ricavi e compensi registrati nel periodo d’imposta precedente, dalle imprese che operano in determinati settori di attività.

L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, ricordato che il Decreto “Rilancio” ha previsto la possibilità, fino al 31 dicembre 2021, di optare, in luogo dell’utilizzo diretto del credito d’imposta, per la cessione, anche parziale, di tale credito ad altri soggetti, compresi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

Con riferimento al caso specifico esaminato dall’Agenzia delle Entrate, quest’ultima ha affermato che, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla normativa in materia, la società istante, dopo aver effettuato il versamento nel 2021 dei canoni di locazione relativi al 2020 che non sono stati ceduti, avrà diritto alla fruizione del credito d’imposta in questione.

La cessione del credito d’imposta, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, dovrà essere effettuata nel rispetto del Provvedimento del 1° luglio 2020 che ha disposto le modalità di attuazione della disciplina e del Provvedimento del 14 dicembre 2020 con il quale sono state disposte le modalità di invio della comunicazione della cessione dei crediti.

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