L’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in merito al credito d’imposta per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo introdotto dal Decreto “Sostegni” del marzo del 2021. Lo ha fatto nella Circolare n. 14 del 10 novembre 2021.
La disposizione del Decreto “Sostegni” che ha introdotto la misura in questione è stata in parte modificata dal “Decreto fiscale” dell’ottobre del 2021.
Nel primo paragrafo della Circolare sono forniti chiarimenti riguardo all’ambito soggettivo di applicazione di tale credito d’imposta. Il contributo è riconosciuto alle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, senza che la disposizione che l’ha previsto indichi qualche specificazione o limitazione.
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, la misura deve, quindi, trovare applicazione a tutte le imprese residenti, comprese le stabili organizzazioni di imprese non residenti in Italia, che, indipendentemente dalla natura giuridica, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni, operano nell’ambito delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, come la musica, la danza, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante.
Possono beneficiare del contributo sia gli enti commerciali, sia gli enti non commerciali limitatamente alle attività commerciali eventualmente esercitate.
Non viene posta alcuna condizione riguardo alla data di inizio dell’attività. Pertanto, rientrano nell’ambito di applicazione di tale credito d’imposta anche i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso del 2019, purché possiedano i requisiti di riduzione del fatturato prescritti dalla normativa in materia.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche quando le imprese interessate hanno beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti dal Fondo unico per lo spettacolo istituito nel 1985.
Il secondo paragrafo della Circolare riguarda i requisiti per ottenere il beneficio in questione. Il requisito principale consiste nella riduzione del fatturato: l’ammontare del fatturato dell’anno 2020 deve aver subito una riduzione di almeno il 20 % rispetto all’ammontare del fatturato dell’anno 2019.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2019, la riduzione del fatturato dovrà essere verificata ponendo a confronto l’ammontare del fatturato conseguito nel 2020 con l’ammontare del fatturato realizzato nel 2019, operando il ragguaglio ad anno in caso di eventuale durata minore del periodo di attività.
Il terzo paragrafo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate prende in considerazione i costi ammissibili all’agevolazione. Il credito d’imposta spetta con riferimento alle spese sostenute nel 2020 per la realizzazione delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, anche quando le attività sono state realizzate tramite l’utilizzo di sistemi digitali di trasmissione delle opere dal vivo.
Le categorie di spese ammissibili sono:
- costi per il personale;
- costi di ospitalità;
- costi di produzione;
- costi di gestione degli spazi;
- costi di pubblicità e promozione;
- costi per la formazione;
- investimenti ammortizzabili;
- costi generali;
- estero;
- circo e spettacolo viaggiante.
In una tabella allegata alla Circolare sono meglio specificate le spese ammissibili.
Il quarto paragrafo della Circolare contiene chiarimenti riguardo alla determinazione dell’agevolazione. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 90 % delle spese ammissibili sostenute nel 2020.
Il calcolo deve essere effettuato assumendo come base di commisurazione i costi ammissibili al netto dell’Iva, se dovuta. Deve, inoltre, essere preso in considerazione il costo rilevante ai fini fiscali determinato secondo i criteri ordinari, indipendentemente dalle modalità di determinazione del reddito dell’impresa interessata.
Il quinto paragrafo della Circolare riguarda la rilevanza del credito d’imposta. Si tratta di un credito d’imposta che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap. Inoltre, non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa, così come non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e di altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi deducibili dal reddito d’impresa.
Nel sesto paragrafo della Circolare sono fornite indicazioni sulle modalità di utilizzo del credito d’imposta. In particolare, è evidenziato che, per effetto delle modifiche introdotte con il Decreto fiscale del 2021, la compensazione nel modello F24 rappresenta ora l’unica modalità di utilizzo del credito d’imposta.
L’utilizzo del credito d’imposta è ammesso dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento con il quale sarà resa nota la percentuale di riparto.
Il credito d’imposta non potrà certamente essere richiesto a rimborso. Nelle ipotesi in cui il credito non sia fruito in tutto o in parte, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi d’imposta successivi a quello nel quale è stata sostenuta la spesa ammessa all’agevolazione.
Infine, nel settimo ed ultimo paragrafo della Circolare, sono forniti chiarimenti riguardo alla compatibilità della misura con il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza sanitaria definito con Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020.