Istituito il nuovo codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta previsto in favore delle imprese esercenti attività teatrali e spettacoli dal vivo.
Il credito d’imposta in questione è stato introdotto dal Decreto “Sostegni” del marzo del 2021 e riguarda le imprese esercenti attività teatrali e spettacoli dal vivo che abbiano subito nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 % rispetto all’anno 2019.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia, moltiplicato per la percentuale del 4,1881 %, determinata con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 ottobre 2021.
Il codice istituito è il codice “6952” denominato “CREDITO D’IMPOSTA TEATRI E SPETTACOLI – articolo 36-bis del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41″.
Il codice in questione deve essere inserito nel modello F24 nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna degli “importi a credito compensati” o, nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna degli “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta.