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15 Luglio 2022
4 Minuti di lettura

Credito d’imposta per canoni di locazione versati da imprese turistiche: ecco come richiederlo.

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2022, sono stati definiti le modalità ed i termini di presentazione ed il contenuto dell’autodichiarazione con la quale deve essere attestato il possesso dei requisiti ed il rispetto delle condizioni e dei limiti in riferimento al credito d’imposta previsto in favore delle imprese turistiche e degli operatori che gestiscono le piscine per i canoni di locazione versati.

Ricordiamo che l’applicazione del credito d’imposta per le locazioni non abitative disciplinato all’articolo 28 del Decreto “Rilancio” del maggio del 2020 alle imprese del settore turistico ed alle imprese che si occupano delle gestione delle piscine è stata prevista dal Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022 (cosiddetto “Decreto Sostegni-ter”).

Il credito d’imposta spetta, in particolare, per i canoni di locazione versati con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2022. Il credito d’imposta, inoltre, spetta a condizione che i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50 % rispetto allo stesso mese del 2019.

Con lo stesso Provvedimento del 30 giugno 2022 è stato anche approvato il relativo modello da presentare per accedere alla misura in questione.

Il credito d’imposta potrà essere riconosciuto, in conformità a quanto disposto dalla decisione di autorizzazione della Commissione Europea del 6 maggio 2022, soltanto per i canoni di locazione pagati entro il 30 giugno 2022.

L’autodichiarazione dovrà essere inviata con modalità telematiche direttamente dal contribuente oppure attraverso un intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Entro cinque giorni dalla presentazione dell’autodichiarazione viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto, con le relative motivazioni. Entro dieci giorni, poi, dalla presentazione dell’autodichiarazione viene rilasciata una seconda ricevuta con la quale viene comunicato al richiedente il riconoscimento o il diniego del credito d’imposta.

Il periodo nel quale è possibile inviare l’autodichiarazione è, in generale, compreso tra l’11 luglio 2022 ed il 28 febbraio 2023.

L’autodichiarazione deve, invece, essere inviata tra il 15 settembre 2022 ed il 28 febbraio 2023 in caso di soggetti che abbiano attivato una partita Iva per proseguire l’attività di un contribuente deceduto o che abbiano posto in essere un’operazione di trasformazione aziendale nel periodo tra il mese di gennaio del 2019 e la data di presentazione dell’autodichiarazione ed in caso di soggetti che intendano comunicare la cessione del credito d’imposta al locatore.

Negli stessi periodi è possibile inviare una nuova autodichiarazione che sostituisca quella presentata precedentemente. A tal proposito, vale l’ultima autodichiarazione validamente trasmessa che sostituisce tutte quelle inviate in precedenza. E’ possibile, altresì, negli stessi periodi, presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

A titolo di precisione, l’autodichiarazione che viene presentata in sostituzione di una precedente e la rinuncia non possono essere ammesse se il credito precedentemente comunicato risulti essere stato ceduto, a meno che tutte le cessioni comunicate siano state oggetto di rifiuto. Se, poi, il credito viene utilizzato in compensazione nel modello F24 da parte del beneficiario, questi non potrà presentare un’ulteriore autodichiarazione sostitutiva per comunicare la cessione del credito.

Il credito d’imposta può essere utilizzato dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio della ricevuta che attesta il riconoscimento del credito stesso. Per le autodichiarazioni per le quali l’ammontare del credito d’imposta fruibile risulta essere superiore a 150.000 Euro, il credito sarà utilizzabile soltanto successivamente alle verifiche previste dalla normativa antimafia.

Per utilizzare in compensazione il credito d’imposta, occorrerà trasmettere il modello F24 tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Con una successiva Risoluzione verranno istituiti i codici tributo da inserire nel modello F24 per l’utilizzo del credito d’imposta da parte del beneficiario e da parte dell’eventuale cessionario e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Riguardo alla cessione del credito d’imposta, questa dovrà essere comunicata dal soggetto cedente mediante la compilazione della sezione terza del quadro A dell’autodichiarazione. Il credito deve essere ceduto per l’intero importo. Non è, pertanto, ammessa una cessione parziale. L’accettazione del credito ceduto deve essere comunicata dal soggetto cessionario attraverso le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Successivamente all’accettazione, il cessionario potrà utilizzare il credito d’imposta alle stesse condizioni che valevano per il cedente, nei limiti dell’importo ceduto e con le stesse modalità previste per il cedente.

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