Con la Risoluzione n. 28 del 13 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo che deve essere inserito nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito d’imposta riconosciuto in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale dal Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio 2022 (cosiddetto Decreto “Sostegni-ter”).
In particolare, il nuovo codice tributo permette alle imprese “gasivore” di utilizzare tale contributo straordinario che, con il “Decreto Aiuti” del maggio del 2022, è stato esteso anche alle spese sostenute da queste imprese nel primo trimestre del 2022, nella misura del 10 % della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale.
Il credito d’imposta in questione, entro il 31 dicembre 2022, è utilizzabile in compensazione nel modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate oppure cedibile per intero a soggetti terzi.
Il codice tributo istituito è il codice “6966”. Dovrà essere inserito nella sezione “Erario” del modello F24, nella colonna “importi a crediti compensati” o, nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” dovrà essere indicato l’anno di sostenimento della spesa.
E’, infine, ricordato che per l’utilizzo in compensazione dell’analogo credito d’imposta riconosciuto per i consumi del secondo trimestre del 2022 dovrà essere inserito nel modello F24 il codice tributo “6962” già istituito con una Risoluzione del 14 aprile 2022.