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19 Marzo 2021

Credito d’imposta per locazioni non abitative: due risposte a nuovi dubbi

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Nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardo all’applicazione del credito d’imposta previsto dal Decreto “Rilancio” per i canoni di locazione relativi agli immobili ad uso non abitativo.

In una prima istanza di interpello, una società in liquidazione ha rappresentato di soddisfare il requisito della riduzione del fatturato previsto dalla normativa in materia: in particolare, vi è stata una riduzione del fatturato in ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno del 2020 di almeno il 50 % rispetto agli stessi mesi del periodo d’imposta precedente. Il canone di locazione è stato corrisposto regolarmente attraverso l’escussione da parte della società locatrice di una fideiussione bancaria. La società istante potrà avere accesso al credito d’imposta introdotto dal Decreto “Rilancio” per i canoni di locazione relativi agli immobili ad uso non abitativo?

Nella Risposta n. 185 del 17 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il caso specifico che le è stato presentato si caratterizza per la costituzione di una garanzia fideiussoria attraverso la quale un soggetto terzo ha assunto un obbligo personale ed accessorio all’obbligazione del debitore principale. La fideiussione ha proprio la funzione di garantire il pagamento dei canoni di locazione.

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che l’escussione della fideiussione costituisce, ai fini della disciplina qui considerata, una modalità di versamento del canone di locazione che integra il presupposto per la spettanza del credito d’imposta in questione.

In una seconda istanza di interpello, un contribuente imprenditore ha rappresentato all’Agenzia delle Entrate di utilizzare come locatario un immobile per il quale ha pagato regolarmente il canone di locazione. Il quesito illustrato nell’istanza di interpello riguarda la possibilità per l’imprenditore di beneficiare del credito d’imposta del 60 % previsto per i canoni di locazione per immobili ad uso non abitativo, nonostante non via sia stato per l’imprenditore stesso una riduzione del fatturato. La possibilità di beneficiare dell’agevolazione deriverebbe, infatti, direttamente dalla circostanza che l’immobile presso il quale è fissata la sede dell’attività è situato in un Comune dell’Emilia Romagna e che l’intero territorio regionale, all’inizio dell’emergenza Coronavirus, era ancora in stato di emergenza per eventi calamitosi.

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 186 del 17 marzo 2021, ha ricordato che il Decreto “Rilancio”, nella vigente formulazione, prevede che, ai soggetti locatari che esercitano un’attività economica, il credito d’imposta in questione spetta a condizione che abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 % rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Però, il credito d’imposta spetta anche in assenza di tale requisito ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 ed ai soggetti che, dall’insorgenza dell’evento calamitoso, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dagli eventi calamitosi per i quali lo stato di emergenza era ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza per il Coronavirus (31 gennaio 2020).

La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate nel caso specifico è che, considerando come presupposto che il Comune nel quale l’istante ha la sede della propria attività è compreso tra i Comuni colpiti da un evento calamitoso il cui conseguente stato di emergenza era ancora in atto alla data del 31 gennaio 2020, l’istante potrà fruire del credito d’imposta previsto dal Decreto “Rilancio” per le locazioni non abitative, per il 2020, a prescindere dalla riduzione del fatturato, purché sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalla disciplina in materia.

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