L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante il credito d’imposta riconosciuto per le locazioni di immobili ad uso non abitativo introdotto con il “Decreto Rilancio” del maggio del 2020.
A porre il quesito è una società che ha, appunto, maturato un credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo. La società istante ha evidenziato che, in virtù di quanto disposto con il Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, dal 1° gennaio 2011, la compensazione nel modello F24 dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 Euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali sia scaduto il termine di pagamento.
Dal momento che sussistono dei debiti tributari iscritti a ruolo a carico dell’istante, questi ha richiesto se opererà il divieto di compensazione suddetto anche con riferimento al proprio credito d’imposta per i canoni della locazione non abitativa.
Secondo il parere espresso dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 331 del 21 giugno 2022, il divieto di compensazione previsto dal Decreto Legge n. 78 del 2010 si riferisce esclusivamente ai crediti relativi alle imposte erariali qualora vi siano dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 Euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento, mentre sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d’imposta, anche se vengono indicati nella sezione “Erario” del modello F24.
I crediti d’imposta ai quali si riferisce la norma che prevede il divieto di compensazione sono quelli che nascono quando il prelievo erariale viene effettuato in misura superiore al dovuto, mentre i crediti con funzione di agevolazione sono riconosciuti in base a disposizioni di legge al verificarsi di determinate condizioni e non possono in alcun modo ricondotti alla definizione di “credito derivante da imposta erariale”.
La conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è, pertanto, che, con riferimento al credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, con natura agevolativa, non opera il divieto di compensazione previsto dal Decreto Legge n. 78 del 2010.