L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un quesito riguardante il credito d’imposta previsto dal “Decreto Rilancio” del 2020 per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo.
Il quesito è stato posto da una società a responsabilità limitata che ha dichiarato di essere conduttrice di tre contratti di locazione d’azienda e di quattro contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo. La società istante ha evidenziato che, a causa delle difficoltà economiche conseguenti alla pandemia, non ha ancora completato il pagamento dei canoni di locazione per i quali potrebbe fruire dell’agevolazione in questione.
Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di fruire del credito d’imposta per i canoni di competenza del 2020 soltanto qualora il versamento di essi sia stato effettuato nel 2021 oppure anche qualora il versamento venga effettuato in uno degli anni successivi.
Nel parere espresso nella Risposta n. 426 del 12 agosto 2022, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il “Decreto Rilancio” ha individuato come beneficiari dell’agevolazione i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di Euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto stesso.
Pertanto, per i soggetti con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare, il limite dei ricavi o compensi che non deve essere superato per fruire del credito d’imposta deve essere verificato con riferimento al periodo d’imposta che si è chiuso al 31 dicembre 2019.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e, per le strutture turistico ricettive con attività stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Inoltre, ai soggetti che esercitano attività economica il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 % rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, evidenziato che, in sede di conversione del “Decreto Ristori” dell’ottobre del 2020, il credito d’imposta è stato esteso ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo dei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, con riferimento alle imprese che operano in determinati settori, tra le quali sono comprese le strutture alberghiere.
Con il Decreto “Sostegni-bis” del maggio del 2021, poi, è stato previsto che, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio ed i tour operator, il credito d’imposta spettasse fino al 31 luglio 2021, a condizione che avessero subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento del 2021 di almeno il 50 % rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Con il Decreto “Sostegni-ter” del gennaio del 2022, inoltre, il credito d’imposta è stato ulteriormente prorogato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2022 limitatamente alle imprese del settore turistico.
Riguardo ai chiarimenti forniti in merito all’applicazione di tale credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che è stato già precisato che, per poter fruire del credito, è necessario che il canone di locazione sia stato corrisposto. Qualora il canone di locazione non sia stato corrisposto, la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino a quando non avviene il pagamento del canone. E ancora, è stato chiarito che, ai fini della determinazione del credito d’imposta spettante, è necessario considerare le somme effettivamente versate.
L’Agenzia delle Entrate ha, altresì, ricordato che le disposizioni che regolano l’agevolazione in questione devono trovare applicazione nei limiti ed alle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione Europea del marzo del 2020 riguardo alle misure di aiuto di Stato adottate a sostegno dell’economia durante l’emergenza da Covid-19, così come modificate da una successiva Comunicazione del novembre del 2021. Più in particolare, la misura del credito d’imposta per i canoni di locazione relativi ad immobili ad uso non abitativo è stata autorizzata dalla Commissione Europea con una decisione del maggio del 2022 e, in conformità a quanto disposto con tale decisione, essa potrà essere riconosciuta soltanto per i canoni di locazione pagati entro il 30 giugno 2022.
L’Agenzia delle Entrate ha, però, anche ricordato che ha già chiarito che, tenendo conto delle difficoltà che possono avere incontrato i destinatari dell’agevolazione nell’individuazione del corretto ambito di applicazione delle determinazioni della Commissione Europea, possono essere considerati validi, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, anche i canoni di locazione versati successivamente alla data del 30 giugno del 2022, ma entro il 29 agosto 2022.
Pertanto, la conclusione espressa dall’Agenzia delle Entrate è che, in presenza di tutti i requisiti indicati nella normativa in materia, la società istante potrà fruire del credito d’imposta per i canoni di locazione relativi agli immobili ad uso non abitativo con riferimento ai canoni di locazione versati entro il 29 agosto 2022.