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3 Giugno 2022
4 Minuti di lettura

Credito d’imposta per potenziare il commercio elettronico delle reti di imprese agricole: definite le modalità di attuazione.

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 maggio 2022, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta previsto dalla Legge di Bilancio per il 2021 in favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

Il credito d’imposta è riconosciuto per i periodi d’imposta dal 2021 al 2023 alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legge n. 5 del 2009, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino”. Le reti di imprese si distinguono in “reti contratto” prive di autonoma soggettività giuridica e in “reti soggetto” dotate di autonoma soggettività giuridica. La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta deve essere presentata, in caso di “rete contratto”, dalle singole imprese aderenti per la quota di spese ad esse riferibili, e, in caso di “rete soggetto”, dalla rete stessa.

Riguardo alle spese che possono beneficiare dell’agevolazione, si tratta delle spese sostenute per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con riferimento in particolare al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri gestiti dalle reti di imprese, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali e per le attività ed i progetti legati all’incremento delle esportazioni.

Le spese devono essere relative a dotazioni tecnologiche, software, progettazione ed implementazione, sviluppo database e sistemi di sicurezza.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 % e nel limite di 50.000 Euro dell’importo degli investimenti realizzati, per le piccole e medie imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli e per le piccole e medie imprese agroalimentari, e nel limite di 25.000 Euro per le grandi imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Per accedere al credito d’imposta, i soggetti comunicano all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese sostenute nei periodi d’imposta in cui spetta il beneficio. Con il Provvedimento del 20 maggio 2022, è stato approvato anche il modello da utilizzare per la comunicazione delle spese. La comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o attraverso un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

L’ammontare massimo di credito d’imposta fruibile sarà pari al credito d’imposta richiesto risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia, moltiplicato per la percentuale resa nota con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle comunicazioni. La percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti per ciascun periodo d’imposta di spettanza del beneficio. Nel caso in cui l’ammontare massimo dei crediti d’imposta richiesti risulti essere inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100 %.

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta dovrà essere inviata nel periodo compreso tra il 15 febbraio ed il 15 marzo dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti. Per gli investimenti effettuati nel 2021, la comunicazione dovrà essere presentata dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022. Nello stesso periodo di riferimento, potrà essere inviata una nuova comunicazione che sostituisca integralmente la comunicazione precedentemente trasmessa o presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione nel modello F24, dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento con il quale è resa nota la percentuale da considerare ai fini del calcolo dell’importo massimo fruibile del credito d’imposta.

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