string(14) "sidebar attiva"
Altre Novità
12 Novembre 2021
2 Minuti di lettura

Credito d’imposta per sanificazione ed acquisto dispositivi di protezione: riconosciuto al 100 %.

Scarica il pdf

Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 novembre 2021, è stata determinata la percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e l’acquisto di dispositivi di protezione previsto dal Decreto “Sostegni bis”.

Ricordiamo che il credito d’imposta in questione è riconosciuto in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto del 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi idonei a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per il Covid-19.

Con un Provvedimento del 15 luglio 2021 sono stati già definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta.

I soggetti che possiedono i requisiti per accedere alla misura in questione dovevano comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili entro il 4 novembre 2021. Per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 30 % delle spese complessivamente risultanti dalla comunicazione validamente trasmessa. Comunque il credito d’imposta che viene riconosciuto non può eccedere il limite dei 60.000 Euro.

E’ stato stabilito, altresì, che l’ammontare massimo del credito fruibile sarebbe stato pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Ed è proprio con il Provvedimento del 10 novembre 2021 che è stata individuata tale percentuale.

La percentuale individuata è pari al 100 %. Questo perché l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate risulta essere di importo inferiore al limite di spesa fissato a 200 milioni di Euro.

Quindi, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile sarà pari al credito d’imposta risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata dal richiedente, in assenza di successiva rinuncia.

Ciascun beneficiario potrà prendere visione del credito d’imposta fruibile tramite il proprio “Cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.

Articoli correlati
24 Aprile 2025
Subappalti e interventi multipli: nuove indicazioni sui bonus edilizi

Aggiornamento normativo a cura dell’Agenzia delle Entrate – 16 aprile 2025 Nuovi...

24 Aprile 2025
Interessi passivi su mutui ipotecari: chiarimenti sulla deducibilità per le società immobiliari

La normativa italiana prevede in alcuni casi una deducibilità integrale degli interessi...

24 Aprile 2025
Compensi opere dell’ingegno: no alla tassazione in Italia per i non residenti

In base alla normativa fiscale italiana, chi non è residente in Italia è soggetto a...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto