Nella Circolare n. 14 del 6 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo previsto dal “Decreto Rilancio”.
La misura esaminata nella Circolare è quella introdotta all’articolo 28 del “Decreto Rilancio”, ossia il riconoscimento ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di Euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del “Decreto Rilancio”, di un credito d’imposta nella misura del 60 % dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Nel secondo paragrafo della Circolare è preso in considerazione l’ambito soggettivo di applicazione del credito d’imposta. Tra i soggetti ammessi alla misura vi sono le strutture alberghiere ed agrituristiche, con la precisazione che ne possono beneficiare a prescindere dal volume dei ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente. Possono beneficiare del credito d’imposta anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al costo del canone di locazione, di leasing e di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale. Tali enti possono fruire del credito anche se svolgono, oltre all’attività istituzionale, un’attività commerciale, sia pur in modo non prevalente o esclusivo.
In generale, la misura riguarda gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice che producono reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile applicato; gli enti e le società indicati all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR; le stabili organizzazioni di soggetti non residenti; le persone fisiche e le associazioni che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo.
Non possono fruire del credito d’imposta in questione i soggetti che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
Il terzo paragrafo della Circolare riguarda l’ambito oggettivo di applicazione della misura. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 60 % in relazione ai canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo e nella misura del 30 % dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
L’assimilazione ai contratti di leasing riguarda i contratti di leasing operativo che hanno la stessa funzione economica del contratto di locazione tipico. Non rientrano, invece, nell’ambito di applicazione del credito d’imposta, i canoni relativi ai contratti di leasing finanziario.
L’assimilazione riguarda anche i contratti di servizi a prestazioni complesse in cui accanto alla percezione dei canoni di locazione relativi a più immobili si pone in essere un’attività consistente nell’esecuzione di una serie di servizi complementari e funzionali all’utilizzazione unitaria del complesso immobiliare, con finalità diverse dal mero godimento dello stesso complesso immobiliare. Si tratta, ad esempio, dei villaggi turistici, dei centri sportivi, delle gallerie commerciali.
Per quanto riguarda gli immobili destinati all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, rientrano nell’ambito di applicazione del credito d’imposta anche i canoni versati per gli immobili che sono adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione ed all’uso personale o familiare del contribuente e che sono ammortizzabili. Il credito d’imposta sarà riconosciuto sul 50 % del canone di locazione.
Il quarto paragrafo della Circolare è destinato alle questioni relative ai requisiti per ottenere il beneficio. Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti che esercitano attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il 50 % rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Tra le varie precisazioni che l’Agenzia delle Entrate ha inserito in questo paragrafo, vi è quella che per gli enti non commerciali non è prevista questa verifica con riferimento all’attività istituzionale, dal momento che il riferimento è esclusivamente ai soggetti che esercitano attività economica.
Il quinto paragrafo è dedicato alla misura del credito d’imposta. Tale credito viene calcolato considerando gli importi versati nel 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio. Per le strutture turistico – ricettive con attività solo stagionale, l’importo del credito d’imposta, invece, sarà commisurato con riferimento al canone versato per ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Occorre considerare sempre le somme effettivamente versate.
Se il pagamento non è ancora avvenuto non sarà possibile fruire del credito, ma sarà possibile cedere il credito d’imposta al locatore a titolo di pagamento del canone.
Se le spese condominiali sono una voce unitaria all’interno del canone di locazione e tale circostanza risulta dal contratto di locazione, anche le spese condominiali possono concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.
Il sesto paragrafo della Circolare è dedicato alle modalità di utilizzo del credito. Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24 o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è stata sostenuta la spesa oppure può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Infine, il settimo paragrafo riguarda la cessione del credito ed i poteri di controllo dell’amministrazione; l’ottavo paragrafo il divieto di cumulabilità con il credito d’imposta previsto dal Decreto “Cura Italia” per i canoni di locazione pagati in relazione al mese di marzo per botteghe e negozi; il nono paragrafo il quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Coronavirus.