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28 Luglio 2023
4 Minuti di lettura

Cripto-Attività e Fisco: avvio della consultazione pubblica

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È stata avviata la fase di consultazione pubblica riguardante il fisco delle cripto-attività. A partire dal 15 Giugno 2023, è possibile visionare la bozza di circolare (consultazione) contenente chiarimenti sulla nuova disciplina fiscale per le cripto-attività introdotta dal Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 126 a 147, legge 197/2022). Tutti gli interessati possono inviare proposte e osservazioni fino al 30 Giugno.

La consultazione si svolge sul sito dell’Agenzia delle Entrate, ed è volta a consentire all’istituzione di valutare i contributi ricevuti e, se opportuno, integrarli nella versione definitiva della circolare. Gli interessati possono inviare i loro contributi all’indirizzo di posta elettronica dc.pflaenc.settoreconsulenza@agenziaentrate.it. Per agevolare la gestione delle proposte, si richiede di seguire uno schema specifico, indicando la tematica, il paragrafo della circolare, l’osservazione o proposta, nonché le relative finalità.

Consultazione e bozza sulle cripto-attività e fisco

Una volta completata la fase di consultazione pubblica, l’Agenzia pubblicherà i commenti ricevuti, a meno che si richieda espressamente di non renderli pubblici. L’obiettivo della consultazione è permettere all’Agenzia delle Entrate di valutare la possibile integrazione dei contributi ricevuti nella versione finale della circolare.

Il documento in bozza illustra, tra gli altri aspetti, il quadro normativo europeo riguardante le cripto-attività, il regime fiscale in vigore prima delle modifiche apportate dalla legge 197/2022, nonché le nuove regole che si applicano dal 1° Gennaio 2023 riguardo alle plusvalenze e altri proventi derivanti da operazioni di rimborso, cessione, permuta o detenzione di cripto-attività.

La circolare spiega che il legislatore ha introdotto una nuova categoria di redditi diversi con l’inserimento della lettera c-sexies) al comma 1 dell’articolo 67 del TUIR, definendo le cripto-attività come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga”. La norma si applica a qualsiasi attività reddituale legata alla detenzione, rimborso o trasferimento di valori e diritti tramite tecnologie distribuite (“distributed ledger technologies”).

Le plusvalenze e altri proventi ottenuti tramite operazioni con cripto-attività sono soggetti a tassazione per le persone fisiche (ad eccezione di coloro che ottengono il reddito da attività d’impresa, arti o professioni o come lavoratori dipendenti), agli enti non commerciali (se le operazioni non rientrano nell’attività di impresa commerciale), alle società semplici ed equiparate (articolo 5 del TUIR), nonché ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito viene considerato prodotto in tale territorio. L’aliquota fiscale applicabile è del 26%, come per le altre attività finanziarie.

Cripto-attività e fisco: calcolo imposte

La modifica del regime fiscale consente ai soggetti che già detenevano cripto-attività al 1° Gennaio 2023 di ricalcolare il costo o il valore di acquisto delle stesse, a condizione che tale valore sia sottoposto a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%. L’importo completo o la prima rata devono essere versati entro il 30 Settembre 2023, anziché entro il 30 Giugno 2023, come stabilito dalla proroga annunciata dal MEF tramite comunicato stampa il 13 Giugno precedente (si veda l’articolo “Imposta sostitutiva cripto-attività, il versamento slitta al 30 Settembre”).

La legge di bilancio offre anche la possibilità di evitare contestazioni relative al passato per i contribuenti che non hanno dichiarato la detenzione di cripto-attività nel quadro RW della propria dichiarazione dei redditi o che non hanno dichiarato i redditi derivanti da tali attività. È possibile regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione e versando una sanzione per l’omessa indicazione, nonché un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute alla fine di ogni anno o al momento del realizzo. Inoltre, si applica una somma aggiuntiva pari allo 0,5% per ciascun anno del valore indicato, a titolo di sanzioni e interessi.

Infine, il legislatore ha previsto una disciplina specifica in materia di imposta di bollo per i rapporti relativi alle cripto-attività. Questa imposta è stabilita al 2 per mille annui del valore delle cripto-attività, ed è applicabile a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato.

Nel documento in bozza è presente anche un paragrafo “Glossario” che definisce i termini utilizzati nella circolare.

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