L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali applicabili agli atti di trasferimento a titolo oneroso effettuati in favore di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali e in merito alla decadenza da esse.
In particolare, ad aver presentato un’istanza di interpello è un imprenditore agricolo professionale che ha dichiarato di aver acquistato dei terreni agricoli usufruendo dell’agevolazione del pagamento dell’imposta di registro nella misura dell’1 %. Ha dovuto, però, procedere poi alla rivendita dei terreni agricoli prima che fossero trascorsi cinque anni dal loro acquisto, a causa delle difficoltà del mercato agroalimentare. Tale circostanza determinerà la decadenza dall’agevolazione e la conseguente applicazione dell’imposta di registro nella misura del 9 %?
Nella Risposta n. 551 del 18 novembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato la normativa riguardante le agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina secondo la quale gli atti di trasferimento a titolo oneroso dei terreni qualificati come agricoli e delle relative pertinenze, posti in essere in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie nella misura fissa ed all’imposta catastale nella misura dell’1 %.
Le disposizioni in materia prevedono anche la decadenza dalle agevolazioni se, prima del decorso di cinque anni dalla stipula degli atti, gli acquirenti alienano volontariamente i terreni oppure smettono di coltivarli o di condurli direttamente.
Se, invece, gli atti di trasferimento dei terreni agricoli sono effettuati in favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, l’imposta di registro è applicabile nella misura del 15 %.
Questo vuol dire che gli atti di trasferimento a titolo oneroso dei terreni agricoli e delle relative pertinenze effettuati in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, qualora non vengano applicate le agevolazioni previste per la piccola proprietà contadina, saranno soggetti all’imposta di registro nella misura fissa del 9 % prevista per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in generale.
L’aliquota del 9 % troverà applicazione sia in caso di rinuncia alle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, esercitata espressamente nell’atto di trasferimento, sia in caso di decadenza dalle agevolazioni qualora i terreni agricoli vengano alienati prima che siano decorsi cinque anni dalla stipula dell’atto di acquisto. Infatti, la decadenza dalle agevolazioni, ha precisato l’Agenzia delle Entrate, non fa venire meno in capo all’acquirente dei terreni la qualifica di imprenditore agricolo professionale e questo permette l’applicazione dell’imposta di registro nella misura del 9 % (e non della misura del 15 %).
E’ stato, infine, evidenziato nuovamente che l’aliquota del 15 % trova applicazione esclusivamente nel caso in cui i trasferimenti dei terreni agricoli siano effettuati in favore di soggetti diversi da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali.