Nella Circolare n. 11 del 6 maggio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha inserito le risposte ad alcuni quesiti relativi alle disposizioni contenute nel Decreto “Cura Italia” e nel “Decreto Liquidità”.
I quesiti sono suddivisi per aree tematiche omogenee.
Dopo le premesse, nel secondo paragrafo della Circolare, sono inseriti i quesiti relativi alla sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali e dei termini dei procedimenti amministrativi, disposta con il Decreto “Cura Italia”. In questo ambito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, tra gli adempimenti sospesi che possono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, rientrano:
- la presentazione della dichiarazione annuale Iva;
- la presentazione del modello TR per i crediti Iva trimestrali;
- la presentazione della liquidazione periodica Iva del primo trimestre del 2020;
- la presentazione dell’esterometro del primo trimestre del 2020.
In assenza della presentazione della dichiarazione Iva o del modello TR, l’Agenzia delle Entrate non potrà procedere a liquidare ed eseguire il rimborso dell’Iva a credito, annuale o trimestrale, e non potrà essere utilizzato in compensazione il credito Iva, annuale o trimestrale, in quanto l’utilizzo in compensazione potrà essere effettuato soltanto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del modello dal quale emerge il credito. E’ precisato, altresì, che rimane ferma la possibilità di presentare la dichiarazione Iva o il modello TR anche nel periodo di sospensione.
Tra gli adempimenti sospesi è compresa anche la presentazione del modello EAS e la presentazione del modello INTRA 12. Rientra nell’ambito di applicazione della sospensione degli adempimenti tributari anche la presentazione della denuncia annuale, da parte degli assicuratori, dell’ammontare complessivo dei premi ed accessori incassati, ai fini della liquidazione dell’imposta sulle assicurazioni dovuta.
Rientra tra gli adempimenti sospesi che possono essere effettuati entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni, la presentazione, da parte delle banche e degli altri enti che effettuano operazioni di finanziamento, della dichiarazione relativa alle operazioni effettuate ai fini dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti, anche nel caso in cui la dichiarazione sia presentata da un soggetto estero tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia.
Il rinvio al 30 giugno 2020 opera anche con riferimento alla presentazione all’Agenzia delle Entrate del repertorio degli atti stipulati da parte di notai, ufficiali giudiziari, segretari della Pubblica Amministrazione ed altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto, redatto o autenticato atti, in relazione al primo quadrimestre del 2020.
Rientra nell’ambito di applicazione della sospensione anche la presentazione della denuncia di eventi successivi alla registrazione di un atto, ai fini della nuova ed ulteriore liquidazione dell’imposta rispetto a quella già corrisposta. Le denunce sospese dovranno essere effettuate entro il 30 giugno 2020.
In questo paragrafo è inserita, altresì, la risposta ad un quesito in materia di accordo di conciliazione a distanza. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in questo periodo di emergenza, è opportuno concludere accordi di conciliazione a distanza fuori udienza. Il deposito dell’accordo conciliativo può essere effettuato da ciascuna delle parti, non oltre l’ultima udienza di trattazione in camera di consiglio o in pubblica udienza, nel giudizio di primo o secondo grado, tramite il Sistema informativo della Giustizia Tributaria.
Il terzo paragrafo della Circolare è dedicato ai quesiti in materia di credito d’imposta per botteghe e negozi previsto dal Decreto “Cura Italia”. In questo ambito, è precisato che, qualora nel contratto di locazione risulti che le spese condominiali sono considerate unitamente al canone di locazione, anche le spese condominiali possono concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta in questione. Inoltre, il credito d’imposta spetta sull’intero canone, comprensivo di quanto dovuto anche per la pertinenza, purché quest’ultima sia utilizzata per lo svolgimento dell’attività.
Il quarto paragrafo della Circolare riguarda gli altri quesiti.
In questa parte della Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha, ad esempio, chiarito che i premi versati dal datore di lavoro in favore della generalità o di categorie di dipendenti, a seguito della stipula di polizze assicurative a copertura del rischio di contrarre il Coronavirus, non concorrono alla formazione del reddito imponibile da lavoro dipendente.
Il quinto paragrafo della Circolare è, inoltre, destinato ai quesiti relativi alla sospensione dei versamenti tributari.
In questo paragrafo, sono forniti chiarimenti riguardo alla detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e, in particolare, di mascherine di protezione. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che occorre verificare se la singola tipologia di mascherina protettiva rientra tra i dispositivi medici individuati dal Ministero della Salute in un elenco del sistema “Banca dati dei dispositivi medici” pubblicato sul sito web del Ministero.
In generale, è comunque richiesto che, per fruire della detrazione fiscale, dalla certificazione fiscale (scontrino o fattura), risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato ed il soggetto che ha sostenuto la spesa. Non è sufficiente l’indicazione “dispositivo medico”.
La natura del prodotto può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, come il codice AD, relativo alle spese relative all’acquisto di dispositivi medici con marcatura CE. Se il documento di spesa riporta il codice AD, non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle Direttive comunitarie. Se, invece, il documento di spesa non riporta il codice AD, è necessario, per i dispositivi medici che sono compresi nell’elenco del Ministero della Salute, conservare la documentazione dalla quale risulti che il prodotto ha la marcatura CE e, per i dispositivi medici non compresi nell’elenco, che il prodotto riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alla normativa europea.
Il soggetto che vende il dispositivo medico può individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione indicando sul documento di spesa la dicitura “prodotto con marcatura CE”.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che le spese sostenute per l’acquisto dei dispositivi medici sono detraibili anche se i dispositivi medici non sono acquistati in farmacia, purché siano soddisfatte tutte le condizioni suindicate.