Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2022 il Decreto Legge n. 115 del 9 agosto 2022, anche detto “Decreto Aiuti bis”, con il quale sono state introdotte nuove misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.
Ecco alcune misure a sostegno dei lavoratori e dei pensionati.
MISURE FISCALI PER IL WELFARE AZIENDALE (articolo 12 del Decreto Legge n. 115 del 2022). E’ stabilito che, limitatamente al periodo d’imposta 2022, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti e le somme erogate o rimborsate agli stessi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 600 Euro.
ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI (articolo 20 del Decreto Legge n. 115 del 2022). In riferimento ai periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei suddetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti a carico del lavoratore è incrementato dallo 0,8 % al 2 %. Ricordiamo che l’agevolazione è prevista in caso di retribuzione imponibile non superiore a 35.000 Euro annui. E’ una misura eccezionale che non modifica l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI (articolo 21 del Decreto Legge n. 115 del 2022). Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per il 2022 e di sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, è previsto in via eccezionale che il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021 sia anticipato al 1° novembre 2022. Inoltre, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre del 2022, compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente a tali mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del “Decreto Aiuti bis”, di due punti percentuali. L’incremento in questione è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore a 2.692 Euro. Inoltre, l’incremento non rileva per l’anno 2022 ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nello stesso anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.
ESTENSIONE AD ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI DELL’INDENNITA’ UNA TANTUM DI 200 EURO (articolo 22 del Decreto Legge n. 115 del 2022). L’indennità di 200 Euro che era stata prevista dal “Decreto Aiuti” del maggio del 2022 sarà riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio del 2022 e che, fino alla data di entrata in vigore del “Decreto Aiuti”, non hanno beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,8 % che dava accesso anche all’indennità stessa perché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps (come la maternità o la cassa integrazione). L’indennità verrà riconosciuta automaticamente tramite i datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di ottobre del 2022. L’indennità di 200 Euro sarà, altresì, erogata automaticamente da Sport e Salute S.p.a. ai collaboratori sportivi che siano stati già beneficiari di almeno una delle indennità previste dai provvedimenti emanati per affrontare le conseguenze dell’emergenza da Covid-19. Il bonus verrà esteso anche ai dottorandi ed agli assegnisti di ricerca, sempre nel rispetto della condizione di avere avuto un reddito nel 2021 non superiore a 35.000 Euro.
RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER IL SOSTEGNO DEL POTERE D’ACQUISTO DEI LAVORATORI AUTONOMI (articolo 23 del Decreto Legge n. 115 del 2022). E’ stato incrementato da 500 a 600 milioni di Euro per l’anno 2022 il Fondo istituito dal “Decreto Aiuti” per il riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 Euro anche ai lavoratori autonomi ed ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps o alle altre forme obbligatorie di previdenza ed assistenza.