Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2022 il Decreto Legge n. 115 del 9 agosto 2022, anche detto “Decreto Aiuti bis”, con il quale sono state introdotte nuove misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.
Esaminiamo alcune novità previste per mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale del prezzo dei carburanti.
CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI CARBURANTI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ AGRICOLA E DELLA PESCA (articolo 7 del Decreto Legge n. 115 del 2022). Il credito d’imposta per l’acquisto di gasolio e benzina utilizzati come carburante dalle imprese agricole e dalle imprese che operano nel settore della pesca per la trazione dei mezzi impiegati nell’esercizio di tali attività sarà riconosciuto anche per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre del 2022. Il credito d’imposta era stato previsto dal “Decreto Emergenza Ucraina” del marzo del 2022 ed è pari al 20 % di quanto speso nel trimestre, al netto dell’Iva.
ACCISA ED IVA SU CARBURANTI (articolo 8 del Decreto Legge n. 115 del 2022). Dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022 sono rideterminate le aliquote delle accise applicate ad una serie di prodotti. In particolare, le aliquote delle accise sono fissate a: 478,40 Euro per mille litri per la benzina; 367,40 Euro per mille litri per gli oli da gas o gasolio usato come carburante; 182,61 Euro per mille chilogrammi per il GPL; zero Euro per metro cubo per il gas naturale usato per autotrazione. Inoltre, per lo stesso periodo, l’aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione è fissata alla misura del 5 %. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno trasmettere, entro il 7 ottobre 2022, all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli i dati dei quantitativi di prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi ed impianti alla data del 20 settembre 2022. Ciò sempre che non venga disposta una nuova proroga dell’applicazione delle aliquote rideterminate.
MISURE IN MATERIA DI TRASPORTI (articolo 9 del Decreto Legge n. 115 del 2022). Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all’erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri su strada, lacuale, marittimo e ferroviario, sottoposto ad obbligo di servizio pubblico, viene istituito un Fondo presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 40 milioni di Euro per il 2022, che dovrà essere utilizzato per il riconoscimento di un contributo per l’incremento del costo, al netto dell’Iva, sostenuto nel secondo quadrimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021, per l’acquisto del carburante per l’alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo e ferroviario. Inoltre, è istituito, sempre presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, un Fondo con una dotazione di 15 milioni di Euro per il 2022 destinato al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici che erogano servizi di trasporto di persone su strada sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle Regioni e dagli enti locali, di un contributo fino al 20 % della spesa sostenuta nel secondo quadrimestre del 2022, al netto dell’Iva, per l’acquisto di carburante destinato all’alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano, gas naturale liquefatto, ibrida diesel/elettrico o a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa Euro 5. Si tratta in entrambi i casi di contributi che non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap.