Il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, anche detto “Decreto Aiuti”, è stato convertito in Legge dalla Legge n. 91 del 15 luglio 2022. Tante le novità introdotte in sede di conversione.
Evidenziamo qui gli interventi per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale e dei carburanti.
BONUS SOCIALE ENERGIA ELETTRICA E GAS (articolo 1 del Decreto Legge n. 50 del 2022, modificato in sede di conversione). E’ stabilito che, per il terzo trimestre del 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in grave condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute sulla base del valore ISEE dovranno essere rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con l’obiettivo espressamente indicato di mantenere inalterata rispetto al secondo trimestre del 2022 la spesa dei clienti beneficiari delle agevolazioni corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei benefici in questione. Inoltre, per il primo trimestre del 2022, in caso di ottenimento di un’attestazione ISEE resa nel corso dell’anno 2022 che permetta l’applicazione dei bonus sociali per l’energia elettrica ed il gas e nel rispetto della soglia ISEE precedentemente in vigore (ossia di 8.265 Euro), tali bonus sociali annuali saranno riconosciuti agli aventi diritto dal 1° gennaio 2022 o, se successiva, dalla data di cessazione dei bonus relativi all’anno precedente. Le somme già fatturate eccedenti quelle dovute sulla base dell’applicazione dei bonus sociali saranno oggetto di automatica compensazione che dovrà essere effettuata nella prima fattura utile o, qualora non sia possibile, tramite rimborso automatico da eseguire entro tre mesi dall’emissione della fattura. Per informare i cittadini sulle modalità di attribuzione dei bonus sociali per l’elettricità ed il gas, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definirà una specifica comunicazione da inserire nelle fatture per i clienti domestici, con indicazione anche dei recapiti telefonici ai quali i consumatori potranno rivolgersi.
AZZERAMENTO DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA NEL SETTORE ELETTRICO PER IL TERZO TRIMESTRE 2022 (articolo 1-ter del Decreto Legge n. 50 del 2022, introdotto in sede di conversione). Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente provvederà ad annullare, per il terzo trimestre del 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore elettrico applicate alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. Inoltre, sempre per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, la medesima Autorità provvederà ad annullare, per il terzo trimestre del 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore ai 16,5 kW, anche connesse in media ed alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
RIDUZIONE DELL’IVA E DEGLI ONERI GENERALI NEL SETTORE DEL GAS PER IL TERZO TRIMESTRE DELL’ANNO 2022 (articolo 1-quater del Decreto Legge n. 50 del 2022, introdotto in sede di conversione). Le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre del 2022, saranno assoggettate all’aliquota Iva del 5 %. Inoltre, al fine di contenere per il terzo trimestre del 2022, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l’Autorità ARERA manterrà inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022 e dovrà provvedere a ridurle ulteriormente fino a concorrenza dell’importo di 240 milioni di Euro, con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui.
INCREMENTO DEI CREDITI D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE (articolo 2 del Decreto Legge n. 50 del 2022, modificato in sede di conversione). I crediti d’imposta per l’acquisto del gas naturale da parte delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale e per l’acquisto del gas naturale da parte delle imprese “gasivore” (con riferimento ai consumi del secondo trimestre del 2022) erano stati già incrementati dal Decreto fino a giungere ad una misura del 25 %, così come il credito d’imposta previsto per l’acquisto di energia elettrica sempre con riferimento al secondo trimestre del 2022 era stato incrementato dal Decreto dalla misura del 12 % a quella del 15 %. In sede di conversione del “Decreto Aiuti”, è stato stabilito che, ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per l’acquisto dell’energia elettrica da parte delle imprese non “energivore” e per l’acquisto del gas naturale da parte delle imprese non “gasivore”, qualora l’impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri del 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore dal quale si riforniva nel primo trimestre del 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invierà al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale verrà riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre del 2022. E’ stato, altresì, precisato che gli aiuti in questione saranno concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.
CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI CARBURANTI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA (articolo 3-bis del Decreto Legge n. 50 del 2022, introdotto in sede di conversione). Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, il credito d’imposta riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca nella misura del 20 % della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante nel primo trimestre solare del 2022 troverà applicazione, limitatamente alle imprese esercenti la pesca, anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare del 2022.