Con un Decreto Legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2022 ed entrato in vigore il giorno successivo (Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 anche detto “Decreto Aiuti”) sono state adottate nuove misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese ed attrazione degli investimenti ed in materia di politiche sociali e di crisi in Ucraina.
All’articolo 31 del “Decreto Aiuti” è prevista un’indennità una tantum per sostenere i lavoratori dipendenti. Ai lavoratori dipendenti individuati all’articolo 1, comma 121, della Legge di Bilancio per il 2022, ossia i titolari di reddito imponibile non superiore a 35.000 Euro ai quali è stato riconosciuto per il 2022 un esonero contributivo di 0,8 punti percentuali, che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato di tale esonero contributivo per almeno una mensilità e che non sono titolari dei trattamenti previsti al successivo articolo 32 del Decreto, è riconosciuta nella retribuzione erogata nel mese di luglio del 2022 una somma a titolo di indennità una tantum pari a 200 Euro.
Si tratta di un’indennità riconosciuta automaticamente dal datore di lavoro, previa dichiarazione del lavoratore dipendente riguardo alla non titolarità delle prestazioni previste all’articolo 32. Spetta una sola volta, anche se i lavoratori sono titolari di più rapporti di lavoro. Non è cedibile, non è sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Nel mese di luglio 2022, il credito maturato dai datori di lavoro per effetto dell’erogazione dell’indennità in questione potrà essere compensato tramite la denuncia mensile all’Inps, secondo indicazioni che saranno fornite dall’Istituto stesso.
E l’articolo 32 del “Decreto Aiuti” prevede un’indennità una tantum analoga per i pensionati ed altre categorie di soggetti.
In favore di soggetti residenti in Italia titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad Irpef non superiore nell’anno 2021 a 35.000 Euro, l’Inps corrisponderà d’ufficio con la mensilità di luglio 2022 l’indennità una tantum di 200 Euro. Qualora i soggetti siano titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti direttamente dall’Inps, il casellario centrale dei pensionati individuerà l’Ente previdenziale competente all’erogazione dell’indennità in questione che sarà poi rimborsato dall’Inps.
Anche in questo caso l’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Inoltre non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
Inoltre, l’Inps, a seguito di domanda, erogherà anche ai lavoratori domestici che abbiano uno o più rapporti di lavoro alla data di entrata in vigore del “Decreto Aiuti”, nel mese di luglio del 2022, un’indennità una tantum dell’importo di 200 Euro. Le domande devono essere presentate presso gli Istituti di Patronato.
L’indennità di 200 Euro sarà riconosciuta anche a coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 l’indennità di disoccupazione Naspi o DisColl per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Lo stesso vale per coloro che, nel corso del 2022, percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.
Inoltre, a seguito di domanda, l’Inps erogherà l’indennità una tantum di 200 Euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti siano attivi alla data di entrata in vigore del “Decreto Aiuti” ed iscritti alla Gestione Separata Inps. I soggetti che possono richiederla non devono essere titolari di pensione, né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. E’, altresì, necessario che i richiedenti abbiano un reddito derivante dai rapporti di collaborazione non superiore a 35.000 Euro per il 2021.
L’indennità di 200 Euro è erogata automaticamente dall’Inps ai lavoratori che, nel 2021, sono stati beneficiari di una delle indennità previste dal Decreto “Sostegni” del marzo del 2021 (articolo 10, commi da 1 a 9) o dal Decreto “Sostegni-bis” del maggio del 2021 (articolo 42).
L’Inps, a seguito di domanda, erogherà l’indennità in questione anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato ed intermittenti, che nell’anno 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. I soggetti che possono ottenere l’indennità devono aver avuto un reddito derivante da tale attività non superiore a 35.000 Euro per l’anno 2021.
L’Inps erogherà, a seguito di domanda, l’indennità di 200 Euro anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati. Il reddito derivante da tali rapporti di lavoro non deve essere superiore a 35.000 Euro per il 2021.
Ancora, l’Inps, a seguito di domanda, erogherà l’indennità di 200 Euro ai lavoratori autonomi privi di partita Iva e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale con accredito di almeno un contributo mensile. I lavoratori, alla data di entrata in vigore del “Decreto Aiuti”, devono essere già iscritti alla Gestione separata dell’Inps.
L’Inps erogherà, sempre a seguito di domanda, l’indennità di 200 Euro agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 derivante dalle stesse attività superiore a 5.000 Euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti, alla data di entrata in vigore del “Decreto Aiuti”, alla Gestione separata dell’Inps.
Inoltre, ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, l’indennità di 200 Euro è corrisposta d’ufficio nel mese di luglio del 2022, a condizione che nel nucleo non sia presente nessun beneficiario delle indennità previste agli articoli 31 e 32 del “Decreto Aiuti”.
E’, infine, precisato che le prestazioni previste all’articolo 32 e quelle previste all’articolo 31 del “Decreto Aiuti” non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto che ne abbia diritto una sola volta.
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, l’articolo 33 del “Decreto Aiuti” prevede l’istituzione di un Fondo destinato all’indennità una tantum per i lavoratori autonomi ed i professionisti, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di Euro per l’anno 2022, che costituisce anche il limite di spesa. Il Fondo sarà utilizzato per riconoscere un’indennità una tantum di 200 Euro per l’anno 2022 ai lavoratori autonomi ed ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps ed ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, che non abbiano fruito dell’indennità già prevista agli articolo 31 e 32 del “Decreto Aiuti” e che abbiano percepito nel 2021 un reddito complessivo non superiore all’importo determinato con un Decreto adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Tale Decreto dovrà essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del “Decreto Aiuti” ed in esso saranno definiti i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità in questione.
L’articolo 35 del “Decreto Aiuti” ha previsto, infine, l’istituzione di un Fondo, con dotazione pari a 79 milioni di Euro per l’anno 2022, per riconoscere un buono da utilizzare per l’acquisto, dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto di attuazione fino al 31 dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono sarà pari al 100 % della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento e, comunque, non potrà superare l’importo di 60 Euro.
Il buono potrà essere riconosciuto alle persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 Euro. Il buono è nominativo, è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore ISEE. Si potrà comunque usufruire delle detrazione fiscale ai fini Irpef del 19 % sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.
Con un Decreto adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del “Decreto Aiuti”, saranno definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono, le modalità di emissione di esso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, e di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati per l’acquisto degli abbonamenti. Una quota delle risorse del Fondo istituito, pari a un milione di Euro, sarà destinata alla progettazione ed alla realizzazione della piattaforma informatica per l’erogazione del buono.