Con un Decreto Legge pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 2022 ed entrato in vigore il giorno successivo (Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 anche detto “Decreto Aiuti”) sono state adottate nuove misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese ed attrazione degli investimenti ed in materia di politiche sociali e di crisi in Ucraina.
Tra le novità introdotte con il “Decreto Aiuti”, evidenziamo alcune novità per il Superbonus (articolo 14, comma 1, lettera a) del Decreto Legge n. 50 del 2022). Per gli interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari da persone fisiche, la detrazione del 110 % spetterà per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (e non più del 30 giugno 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30 % dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori che non beneficiano dell’agevolazione del Superbonus.
Inoltre, l’articolo 18 del nuovo “Decreto Aiuti” prevede un Fondo per il sostegno delle imprese danneggiate dalla crisi ucraina. Per l’anno 2022, è stato istituito un Fondo con una dotazione di 130 milioni di Euro per far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle conseguenze economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina che si sono concretizzate in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi delle catene di approvvigionamento.
Possono presentare domanda per ottenere tali contributi le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che presentano tre requisiti: devono aver realizzato negli ultimi due anni delle operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l’approvvigionamento di materie prime e prodotti semilavorati, con l’Ucraina, la Russia e la Bielorussia, pari almeno al 20 % del fatturato aziendale totale; devono aver sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del Decreto stesso incrementato almeno del 30 % rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 o, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo del 2021; devono aver subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del Decreto un calo di fatturato di almeno il 30 % rispetto all’analogo periodo del 2019.
L’importo del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore la data di entrata in vigore del Decreto e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019. La percentuale da applicare è del 60 %, per i soggetti con ricavi relativi al 2019 non superiori a 5 milioni di Euro, e del 40 % per i soggetti con ricavi relativi al 2019 superiori a 5 milioni di Euro e fino a 50 milioni di Euro. Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, il periodo di riferimento per la quantificazione dei ricavi sarà il 2021. I contributi non possono comunque superare l’ammontare massimo di 400.000 Euro per singolo beneficiario.
Con un Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico saranno definite le modalità di attuazione di tale misura. Qualora la dotazione finanziaria non risultasse sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero dello Sviluppo Economico provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributo in favore delle imprese.
All’articolo 21 del “Decreto Aiuti” è prevista una maggiorazione del credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0. Per gli investimenti effettuati nel 2022, o entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisto, la misura del credito d’imposta prevista dalla Legge di Bilancio per il 2021 è elevata al 50 %.
Potenziato anche il credito d’imposta per la formazione 4.0 (articolo 22 del Decreto Legge n. 50 del 2022). Le aliquote del credito d’imposta del 50 %, per le piccole imprese, e del 40 %, per le medie imprese, previste dalla Legge di Bilancio per il 2020 per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese sono state aumentate, rispettivamente, al 70 % ed al 50 %, a condizione che le attività di formazione siano erogate da soggetti individuati con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del “Decreto Aiuti” e che i risultati relativi all’acquisizione ed al consolidamento delle competenze siano certificati secondo modalità stabilite nello stesso Decreto Ministeriale.
Per i progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del “Decreto Aiuti” che non soddisfino le condizioni suddette, il credito d’imposta sarà, invece, riconosciuto nelle misure del 40 % per le piccole imprese e del 35 % per le medie imprese.
L’articolo 23 del “Decreto Aiuti” prevede, poi, delle misure urgenti a sostegno delle sale cinematografiche. Per favorire le ripresa delle attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, per gli anni 2022 e 2023, il credito d’imposta già riconosciuto, in virtù di quanto disposto dalla Legge n. 220 del 2016, agli esercenti delle sale cinematografiche per potenziare la presenza nelle sale di opere audiovisive di nazionalità italiana o di altro Paese dell’Unione Europea, è ora riconosciuto nella misura massima del 40 % dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche.