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30 Settembre 2022
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Decreto Aiuti ter: le misure in materia di politiche sociali.

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Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2022 il “Decreto Aiuti ter” (Decreto n. 144 del 23 settembre 2022) contenente ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del PNRR.

Evidenziamo qui alcune nuove misure in materia di politiche sociali.

RIFINANZIAMENTO DEL FONDO DESTINATO ALL’EROGAZIONE DEL BONUS TRASPORTI (articolo 12 del Decreto Legge n. 144 del 2022).

E’ stato incrementato di 10 milioni di Euro per l’anno 2022 il Fondo istituito con il “Decreto Aiuti” del maggio di quest’anno, e già incrementato con il “Decreto Aiuti bis”, per l’erogazione di un contributo in favore di chi acquista, entro dicembre di quest’anno, un abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale o ai servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Ricordiamo che il bonus trasporti è pari alla spesa da sostenere, ma entro il tetto massimo di 60 Euro, e spetta alle persone fisiche con un reddito nel 2021 non superiore a 35.000 Euro. E’ personale e non è cedibile.

INDENNITA’ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI (articolo 18 del Decreto Legge n. 144 del 2022).

Tra le misure urgenti in materia di politiche sociali, ecco una nuova indennità una tantum pari a 150 Euro riconosciuta, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata con riferimento al mese di novembre del 2022 ai lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile per il mese di novembre del 2022 non eccedente l’importo di 1.538 Euro. L’indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle analoghe prestazioni previste per i pensionati ed altre categorie di soggetti.

L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. Si tratta di un’indennità non cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

INDENNITA’ UNA TANTUM PER PENSIONATI E ALTRE CATEGORIE DI SOGGETTI (articolo 19 del Decreto Legge n. 144 del 2022).

In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti e di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 Euro, l’Inps corrisponderà nel mese di novembre del 2022 un’indennità una tantum pari a 150 Euro.

Questa indennità non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Inoltre, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. L’indennità è corrisposta a ciascun soggetto una sola volta, anche nel caso in cui il soggetto beneficiario svolga attività lavorativa.

La stessa indennità una tantum di 150 Euro è erogata, nel mese di novembre del 2022:

  • ai lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità prevista dal “Decreto Aiuti” che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data di entrata in vigore del “Decreto Aiuti ter”;
  • a coloro che abbiano percepito per il mese di novembre del 2022 l’indennità di disoccupazione Naspi o DisColl;
  • a coloro che nel corso del 2022 percepiscano l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021;
  • ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ed ai dottorandi ed agli assegnisti di ricerca i cui contratti siano attivi alla data di entrata in vigore del “Decreto Aiuti” e che siano iscritti alla gestione separata Inps e con reddito derivante da tali rapporti non superiore a 20.000 Euro per l’anno 2021;
  • ai lavoratori che nel corso del 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dal “Decreto Sostegni” e dal “Decreto Sostegni-bis”;
  • ai collaboratori sportivi che siano già stati beneficiari di misure di sostegno riconosciute da provvedimenti adottati nel corso dell’emergenza sanitaria da Covid-19;
  • ai lavoratori stagionali, a tempo determinato ed intermittenti, che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e che abbiano un reddito derivante da tali rapporti non superiore a 20.000 Euro per il 2021;
  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e che abbiano un reddito derivante da tali rapporti non superiore a 20.000 Euro per l’anno 2021;
  • ai beneficiari dell’indennità una tantum di 200 Euro prevista dal “Decreto Aiuti”, all’articolo 32, comma 15 (lavoratori autonomi senza partita Iva iscritti alla gestione separata Inps alla data di entrata in vigore del “Decreto Aiuti” e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari nel 2021 di contratti autonomi occasionali con accredito di almeno un contributo mensile) e comma 16 (incaricati alle vendite a domicilio titolari di partita Iva attiva ed iscritti alla data di entrata in vigore del “Decreto Aiuti” alla gestione separata Inps con un reddito nel 2021 derivante da tali attività superiore a 5.000 Euro);
  • ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza nei quali non sia presente nessun beneficiario delle indennità una tantum previste dal “Decreto Aiuti ter”.

SOSTEGNO DEL REDDITO PER I LAVORATORI AUTONOMI (articolo 20 del Decreto Legge n.144 del 2022).

L’indennità di 200 Euro prevista dal “Decreto Aiuti” per i lavoratori autonomi ed i professionisti iscritti all’Inps o alle Casse di Previdenza private verrà incrementata di 150 Euro a condizione che, nel 2021, i soggetti destinatari di tale indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 Euro.

RECUPERO PRESTAZIONI INDEBITE (articolo 21 del Decreto Legge n. 144 del 2022).

Il recupero delle prestazioni pensionistiche ed assistenziali che, a seguito della verifica dei requisiti reddituali, risultano indebitamente percepite, in relazione ai periodi d’imposta 2019 e 2020, verrà avviato più in là nel tempo entro il 31 dicembre 2023.

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