E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2021 il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, anche detto “Decreto fiscale” collegato alla manovra finanziaria per il 2022, contenente misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Tra le disposizioni urgenti in materia fiscale contenute all’articolo 5 del “Decreto fiscale”, evidenziamo:
- CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITA’ TEATRALI E SPETTACOLI DAL VIVO. Il credito d’imposta previsto per le imprese che realizzano attività teatrali e spettacoli dal vivo potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante modello F24 e non più anche nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è sostenuta la spesa, come prevedeva la norma che ha introdotto tale agevolazione (articolo 36-bis, comma 5, Decreto Sostegni).
- RISCOSSIONE LOCALE. Le amministrazioni locali non potranno più affidare al soggetto competente per la riscossione a livello nazionale (Agenzia delle Entrate – Riscossione) le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate.
- BONUS RICERCA E SVILUPPO. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del “Decreto fiscale”, hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo maturato a partire dal 2015 e fino al 2019 potranno effettuare il riversamento dell’importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a determinate condizioni. I soggetti in questione devono realmente aver svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta. Il riversamento spontaneo può essere effettuato anche dai soggetti che abbiano commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità, nonché nella determinazione della media storica di riferimento. L’accesso alla procedura di riversamento spontaneo è comunque esclusa nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché quando manchi la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta. Per avvalersi della procedura è necessario inviare un’apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2022, specificando il periodo o i periodi d’imposta di maturazione del credito d’imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività ed alle spese ammissibili. Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione di questa procedura saranno definite con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate da adottare entro il 31 maggio 2022. L’importo del credito utilizzato in compensazione ed indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022. Il versamento può essere anche rateizzato con versamento della prima rata entro il 16 dicembre 2022 e delle successive rate entro il 16 dicembre 2023 ed il 16 dicembre 2024. La procedura si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto. In caso di riversamento rateale, il mancato versamento di una delle rate entro la scadenza comporta il mancato perfezionamento della procedura, l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti e l’applicazione degli interessi e di una sanzione pari al 30 % degli importi dovuti. La procedura non può comunque essere applicata per il riversamento di crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del “Decreto fiscale”. Nel caso in cui sia già intervenuto un atto istruttorio o un atto di recupero crediti o un provvedimento impositivo che non siano ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del “Decreto fiscale” il riversamento spontaneo deve riguardare l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione, senza applicazione di sanzione ed interessi, ma senza la possibilità di applicare la rateazione.
- INTERMEDIARI ABILITATI. Potranno essere incaricati alla presentazione delle dichiarazioni fiscali in via telematica anche gli iscritti nel registro dei revisori legali.